Non è un periodo fortunato per l’assessore Luca Eller, prontamente smentito dal Sindaco Accorinti in due occasioni nel giro di pochi giorni. Durante la conferenza stampa di venerdì scorso Eller aveva dichiarato come la delibera per proclamare l’eventuale dissesto fosse ormai pronta ad essere tirata fuori, per poi essere richiamato all’ordine il giorno successivo con un nuovo comunicato in cui il primo cittadino rilanciava con forza l’ipotesi piano di riequlibrio (leggi qui: http://www.normanno.com/primo-piano/dissesto-palazzo-zanca-frena-lavoriamo-ridare-concretezza-al-piano-riequilibrio/).
Ieri l’assessore al Bilancio ha invece informato via Facebook la città circa un debito di ben 12 milioni e mezzo di euro che il Comune, secondo la sentenza dell’a Corte D’Appello di Palermo, causa il mancato pagamento del flusso idrico dell’acquedotto Torrerossa-Bufardo dal 1979 al 1995 e con decorrenza dal 1989 al 1998 per l’acqua proveniente dai pozzi Moio. Una cifra tutt’altro che irrilevante per le già dissanguate tasse dell’amministrazione comunale che potrebbe far vacillare ulteriormente lo stesso piano di riequilibrio.
E prontamente, in mattinata, è arrivata la smentita del sindaco Accorinti. “Non si tratta di una passività sconosciuta o non considerata, la quale (come riferito da organi di stampa) farebbe saltare il piano di riequilibrio, compromettendo le speranze di risanamento dell’Ente. L’assessore Eller non era forse a conoscenza che questo debito era stato, considerato, valutato e pienamente inserito nel piano di riequilibrio, con accantonamento al 100 per cento del valore nominale della causa. Inoltre la sentenza in questione non è definitiva e l’importo risulta tuttora transigibile, con lo scopo di pervenire (per il tramite del piano di riequilibrio) ad una composizione bonaria ed extragiudiziale della vicenda”.
Inoltre, i legali che seguono la vicenda (Aldo Tigano e Renato Caudo) – richiesti dal Sindaco dei chiarimenti sull’iter procedurale – informano che: 1) la domanda di accesso arbitrale risale al 2007 ed era diretta ad ottenere il pagamento ex contractu del corrispettivo del vettoriamento per una somma pari ad oltre 25 milioni di euro oltre rivalutazione, interessi ed accessori; 2) tale domanda è stata sostanzialmente respinta avendo il collegio arbitrale accertato che, in mancanza di alcun patto, il Comune andava condannato ai sensi dell’art. 2041 c.c. per indebito arricchimento ma per la somma minore di 12 milioni e 500 mila euro; 3) la Corte D’Appello di Palermo ha respinto sia l’appello principale del Comune di Messina sia quello incidentale dell’EAS che aveva riproposto la domanda originaria di 25 milioni di euro; 4) la sentenza della Corte D’Appello di Palermo non è definitiva ed è ricorribile per Cassazione anche alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte sulle modalità del riconoscimento dell’utilità, ex art. 2041 c.c.; 5) le liti sono state deliberate a suo tempo dal Commissario Straordinario Sinatra; 6) il (presunto) debito essendo stato inserito nel piano di riequilibrio è soggetto al regime giuridico dei debiti inseriti in detto Piano.
“Ne consegue – conclude la nota – che il danno potenziale è stato dall’azione legale del Comune dimezzato rispetto all’importo originario, è integralmente considerato nel piano di riequilibrio ed è ancora transigibile con la controparte. Il Sindaco ribadisce che l’Amministrazione (la quale non ha mai nascosto la delicatezza e la gravità della situazione finanziaria del Comune, consapevole di dover eventualmente affrontare ogni possibile scenario) è impegnata a costruire un percorso di risanamento finanziario che, nell’ambito della vigente normativa, possa evitare alla città la prospettiva del dissesto”.
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