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Tasi: il 16 ottobre ultimo giorno per il pagamento. Ecco come fare

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TASIMancano ormai due giorni ˗ la scadenza è fissata per il 16 ottobre ˗ al termine fissato per il pagamento della Tasi, che può essere effettuato in due rate, esclusivamente per il 2014, primo anno di applicazione. Il termine della seconda rata è stato fissato al 16 dicembre prossimo; mentre se il versamento si effettua in un’unica soluzione il termine di scadenza è sempre quello di giovedì 16.

L’importo da pagare deve essere arrotondato per difetto all’euro inferiore, se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi; per eccesso all’euro superiore, se la frazione è maggiore di 49 centesimi; non è previsto alcun importo se l’imposta da versare, su base annua, è inferiore a 6 euro.

È possibile effettuare il pagamento della Tasi attraverso due modalità con modello F24, negli uffici postali e nelle banche; è gratuito e non comporta spese di commissione. Il codice identificativo del Comune di Messina da indicare è F158. Il codice tributo, da utilizzare nella “sezione Imu e altri tributi locali” del modello F24, per gli immobili per i quali si è tenuti al pagamento del tributo tipologia immobili (abitazione principale e pertinenze), è 3.958.

Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente n. 1017381649, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale. In caso di versamento in ritardo e di attivazione del cosiddetto “ravvedimento operoso”, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta. Chi è soggetto alla Tasi è tenuto a presentare apposita dichiarazione, su modello ministeriale messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione di fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo stesso.

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate e non si verifichino modifiche dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Se invece ciò dovesse verificarsi, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Le dichiarazioni già presentate ai fini dell’applicazione dell’Ici e dell’Imu, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla Tasi.

Attualmente il modello di dichiarazione Tasi non è stato approvato dal ministero dell’Economia e finanze e pertanto non è ancora disponibile; mentre il bollettino postale appositamente predisposto è disponibile in prestampato negli uffici postali, intestato “pagamento Tasi”. La Tasi è un tributo destinato a contribuire alla copertura del costi del servizi indivisibili, che il Comune eroga alla collettività indistintamente e non alla singola persona su richiesta individuale. Fanno parte della categoria dei servizi indivisibili, a titolo esemplificativo, l’illuminazione pubblica, la sicurezza, il verde pubblico, la manutenzione delle strade, delle fognature, ecc.

La disciplina generale della Tasi, secondo la legge, prevede, in via generale, che la tassa possa essere applicata a chiunque sia proprietario o possessore in qualità di titolare di un diritto reale di godimento (quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi) o comunque detentore a qualunque titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell’imposta municipale propria (Imu), ad eccezione dei terreni agricoli. Il Comune di Messina, con deliberazione del Consiglio comunale n. 27/C dello scorso 8 settembre, ha ritenuto di applicare la Tasi solo ad immobili, siti nel proprio territorio, che non sono assoggettati all’Imu.

Per gli immobili che già pagano l’Imu, infatti, la Tasi è stata azzerata. Nello specifico, quindi, costituisce presupposto impositivo Tasi il possesso, a titolo di proprietà, di altro diritto reale di godimento (quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi) di unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7 nella quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Sono escluse dalla Tasi le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze in quanto già soggette a Imu. Soggetto passivo è chiunque possieda a titolo di proprietà, di altro diritto reale di godimento (quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi) gli immobili sopra evidenziati. Nel caso in cui esistesse una pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Pertanto si considerano comunque regolari i versamenti di uno o più comproprietari/contitolari di diritto reale di godimento effettuati anche per conto di altri soggetti passivi nella medesima condizione giuridica, i quali sono conseguentemente sollevati dall’obbligo di versamento del tributo, sempre che l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento.

Le aliquote Tasi 2014 sono pari al 3,3 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7, nella quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; pari allo 0,0 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli al punto 1 e per le aree edificabili. Si riconosce una detrazione di imposta della Tasi 2014 per gli immobili adibiti ad abitazione principale, escluse le pertinenze, limitatamente alle categorie catastali da A2 ad A7 nella seguente misura: alle unità immobiliari appartenenti alle categoria catastale A5 e per gli immobili la cui rendita catastale è compresa tra 0 e 100 euro si applica una detrazione fino a totale concorrenza dell’imposta dovuta; per gli immobili con rendita catastale compresa tra 100,01 e 200 euro si applica una detrazione pari al 50% dell’imposta dovuta; per gli immobili con rendita catastale compresa tra 200,01 e 250 euro, si applica una detrazione pari al 30% dell’imposta dovuta; per gli immobili con rendita catastale compresa tra 250,01 e  300 euro, si applica una detrazione pari al 15% dell’imposta dovuta.

Non si applica nessuna detrazione d’imposta per gli immobili che abbiano una rendita catastale pari o superiore a 301 euro. La base imponibile, ovvero il valore su cui calcolare il tributo, è determinata come per l’Imu. Quindi è costituita dall’ammontare della rendita risultante in catasto, rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il moltiplicatore di legge. A tal fine è necessario utilizzare gli stessi moltiplicatori previsti per il calcolo della base imponibile Imu, facendo riferimento alle categorie catastali dei fabbricati assoggettati alla Tasi.

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ovvero per gli immobili di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del Decreto legislativo n. 42 del 2004, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Ai fini dell’applicabilità della riduzione per inagibilità o inabitabilità, deve farsi riferimento alla definizione ed ai requisiti contenuti nel regolamento comunale. Il tributo si calcola, analogamente all’Imu, applicando la seguente formula: base imponibile = rendita catastale x 168 (coefficiente) x 3,30 (aliquota)/1000.

Applicando questa formula si determina la Tasi dovuta per tutto l’anno. Se si deve pagare solo per una parte dell’anno (perché, ad esempio è avvenuta una compravendita) si deve ricordare di proporzionare l’imposta dovuta ai mesi di possesso. Si considera dovuto per intero il mese nel quale si è avuto un periodo di possesso dell’immobile di almeno 15 giorni consecutivi, cosiddetto “mese compiuto”. L’imposta da versare è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso.

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