TARI 2023, la Giunta approva le modifiche al Regolamento: cosa cambia

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Approvate dalla Giunta Basile le modifiche e le integrazioni al Regolamento TARI 2023 per Messina. La delibera riguardante la tassa sui rifiuti dovrà passare dalla Commissione Consiliare competente e poi superare il vaglio del Consiglio Comunale. Vediamo cosa prevede, punto per punto.

Regolamento TARI 2023 Messina: cosa cambia

In particolare, la Giunta Basile, con la delibera firmata dall’assessore Roberto Cicala, intende modificare una serie di articoli – per la precisione 4, 5, 21, 22, 28, 29, 30 , 36, 37 –, che riguardano:

  • l’esenzione della TARI per gli immobili ad uso domestico privi di allaccio elettrico, prevedendo che l’esenzione sia possibile, limitatamente alla sola parte variabile, solo nel caso di assenza di allaccio a tutte le utenze ( anche idriche e gas) e che nel caso in cui l’immobile si anche privo di arredi l’esenzione sia totale;
  • la ridefinizione delle agevolazioni per la raccolta differenziata stante che la raccolta “porta a porta” è ormai diffusa su tutto il territorio;
  • la determinazione del numero occupanti nelle case a disposizione;
  • l’adeguamento del trattamento dei dati al regolamento Europeo n.679/2016.

Aree scoperte soggette a tributo

Gli articoli 4 e 5 del Regolamento sulla TARI per Messina disciplinano le aree scoperte soggette a tributo. In particolare, la modifica proposta dalla Giunta prevede che si debba pagare la tassa sui rifiuti anche per locali predisposti all’uso abitativo che di fatto non sono utilizzati. Questo vale però solo nel caso in cui tali strutture siano dotate di un’utenza elettrica, idrica o gas. Nel caso in cui il locale sia privo di utenze, ma abbia al suo interno arredi «o altro», la tassa sarà dovuta limitatamente alla sola parte variabile. Non sono soggetti a tributo «i locali non utilizzabili per i quali è stata presentata istanza di esenzione per mancanza di ogni utenza e di arredi».

Riduzioni ed esenzioni TARI a Messina per le utenze domestiche

L’articolo 21 prevede la riduzione della TARI a Messina per le abitazioni stagionali, o comunque tenute per un uso limitato e discontinuo, una riduzione del 30%. Le categorie tariffarie sono due: una con un solo occupante e l’altra con 2 o più occupanti. Il numero degli occupanti è determinato dal numero dei componenti la scheda anagrafica del detentore dell’immobile. L’importo viene determinato annualmente in sede di delibera di approvazione tariffe. Riduzione del 30% è prevista anche per fabbricati rurali ad uso abitativo.

Riduzioni per chi fa il compostaggio domestico

Il regolamento prevede per chi fa il compostaggio domestico una riduzione pari al 35% del tributo imputabile alla quota variabile. «Si potranno introdurre altresì riduzioni di carattere collettivo – si legge nel documento –. L’agevolazione è calcolata a consuntivo e compensate con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborsato in caso di incapienza. Ai fini della determinazione della riduzione si fa esclusivo riferimento al numero degli occupanti risultante nel sistema dell’anagrafe della popolazione residente, alla data di emissione dell’invito di pagamento».

Rateizzazione TARI a Messina

Per quel che riguarda la dilazione del pagamento o le rateizzazioni, «il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00». Questo lo schema di riferimento:

  • a) fino a euro 300,00 nessuna rateizzazione;
  • b) da euro 300,01 a euro 600,00: fino atre rate mensili;
  • c) da euro 600,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
  • d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
  • e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
  • f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
  • g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

La modifica proposta dalla Giunta prevede che la rata minima possa essere ridotta a 50 euro per i contribuenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

  • Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  • A ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, certificato da ISEE inferiore a 12.000,00 euro.

La delibera completa è disponibile a questo link.

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