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Elezioni. Voto assistito e sezioni senza barriere architettoniche: come funziona a Messina

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L’election day si avvicina, tra poco più di un mese Messina sarà chiamata di nuovo alle urne, il 25 settembre 2022, per le elezioni regionali e politiche. Il Comune ha quindi reso note le modalità di voto per gli elettori non deambulanti o con disabilità, e l’elenco delle sezioni prive di barriere architettoniche.

Lo Stato italiano prevede una serie di misure per consentire di votare agli elettori non deambulanti, impossibilitati a esercitare autonomamente il diritto di voto (perché non vedenti, per esempio, o affetti da paralisi o da altri impedimenti di analoga gravità). Se si è su una sedia a rotelle, per esempio, è possibile chiedere di votare in una sezione diversa dalla propria perché priva di barriere architettoniche; è possibile, inoltre, ricorrere al voto assistito. Vediamo, esattamente, cosa prevede la legge per rendere le elezioni accessibili.

  • elettori non deambulanti – ai sensi dell’art. 1 legge 15 gennaio 1991, n. 15, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a rotelle, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del proprio Comune, posizionata in una sede esente da barriere architettoniche, purché tale sezione sia ricompresa nell’ambito dello stesso collegio uninominale per l’elezione della Camera e del Senato a cui appartiene la sezione nelle cui liste l’elettore è iscritto, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, dell’attestazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
  • elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto – si fa qui riferimento, per esempio, alle persone non vedenti, amputate delle mani, affette da paralisi o da altri impedimenti di analoga gravità. Ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 361/57, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dall’art. 29, comma 3, della legge 104/1992, possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

Si ricorda, infine, che – ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge 104/92 –, nei tre giorni precedenti le elezioni politiche e regionali, e quindi da giovedì 22 a sabato 24 settembre 2022, le aziende sanitarie dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati per votare in altra sezione del Comune esente da barriere architettoniche o per votare con l’assistenza di un accompagnatore.

A questo link è disponibile l‘elenco delle sedi elettorali di Messina prive di barriere architettoniche, e quindi accessibili alle persone con disabilità.

 

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