Il neo eletto sindaco di Messina, Cateno De Luca, con la fascia tricolore

Coronavirus. Cosa cambia a Messina dopo l’ultimo decreto: online l’ordinanza De Luca

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È stata firmata e pubblicata l’ordinanza del sindaco Cateno De Luca che recepisce le disposizioni del decreto “blocca Italia” del premier Giuseppe Conte, e definisce cosa cambia per Messina da oggi e fino al 3 aprile. Le misure stabilite da Roma verranno applicate, chiaramente, anche nella città dello Stretto, ma le attività che continueranno a rimanere aperte dovranno seguire determinati orari fissati dall’Amministrazione.

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha redatto un’ordinanza “definitiva” che da un lato recepisce le misure stabilite dal governo e dall’altro applica alcune limitazioni alle attività che resteranno aperte dopo l’ulteriore stretta disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo (in vigore da oggi, lunedì 23 marzo).

Vediamo quali sono i punti principali dell’ordinanza che entrerà in vigore a partire dal 25 marzo.

Cosa cambia per gli uffici comunali?

L’attività degli uffici comunali sarà fortemente limitata, mentre il ricevimento al pubblico è sospeso. Saranno garantiti i servizi essenziali. I dipendenti usufruiranno di ferie d’ufficio o congedi, a meno che la loro attività non possa essere svolta in modalità smart working, di lavoro agile (vale a dire, da casa).

Cosa cambia per il settore alimentare, dai bar ai supermercati?

Come da precedenti disposizioni, le attività di bar, gelateria, pasticceria e di ristorazione sono sospese. È possibile però attivare il servizio di consegna a domicilio, che però deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente tanto per il confezionamento che per il trasporto, deve cessare entro le ore 22.00. Il datore di lavoro deve dotare chi si occupa della consegna a casa dei Dispositivi di Protezione Individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19.

Gli orari dei supermercati

Ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, punti vendita di generi alimentari, titolari delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio ambulante sul suolo pubblico, itinerante e a posto fisso, e su area pubblica, potranno proseguire l’attività rispettando i seguenti orari:

  • dalle 7.00 alle 18.00 nei giorni feriali;
  • dalle ore 7.00 alle 13.00 nei giorni festivi (e quindi la domenica).

Restano aperti, inoltre, i mercati di genere alimentari.

Negozi di cibo per animali

I negozi che vendono alimenti per gli animali domestici possono rimanere aperti per la vendita di prodotti alimentari dalle 7.00 alle 14.00 dei giorni feriali, ma devono chiudere nei giorni prefestivi e festivi.

Attività non alimentari

Le attività non alimentari, previste nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 come di seguito elencate risultano sospese e possono proseguire con la modalità a distanza e lavoro agile:

Servizi di pronto intervento e mense sociali

Le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento non derogabile, che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali, sono tenute a garantire la reperibilità dandone comunicazione all’utenza mediante avviso da affiggere all’ingresso dell’attività e/o attraverso la comunicazione dei social media.

Restano aperte, inoltre, le attività di ristorazione delle mense sociali e assistenziali.

Cantieri e attività edili

I cantieri sono sospesi, ad esclusione di quelli indicati nell’allegato 1 stilato dal governo (che verrà riportato in fondo alla pagina) e dei lavori di messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità. Le imprese ed il personale tecnico impiegati nell’esecuzione di tali interventi sono autorizzati a prestare l’opera prevista fino alla loro messa in sicurezza.

Non sono sottoposti a sospensione, ma anzi proseguiranno, gli interventi dei cantieri finalizzati al miglioramento, all’ampliamento e alla manutenzione di qualsiasi tipo delle strutture ospedaliere, facendo particolare riferimento all’emergenza coronavirus.

Attività produttive, commerciali e industriali che non verranno sospese

Le attività produttive, commerciali e industriali elencate di seguito non verranno sospese, ma dovranno rispettare i seguenti orari: dalle 7.00 alle 18.00.

attività aperte secondo il decreto (dpcm) del 22 marzo attività aperte secondo il decreto (dpcm) del 22 marzo

Sanzioni

Per i trasgressori è prevista una multa compresa tra un minimo di 25 euro e un massimo di 500 euro, stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00.

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