C’è una salma in cappella: ma chi la conosce? “Strane” presenze al cimitero

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Ad abitazioni occupate impropriamente siamo ormai abituati tuttavia, nella storia che stiamo per raccontarvi, l’utilizzo abusivo non riguarda una casa, ma una cappella funebre. Tutto inizia nel 2012, alla morte dell’anziana signora Maria. Il nipote Franco, unico erede della donna, avvia le consuete procedure per la tumulazione, rispettando la volontà della defunta di essere cremata e successivamente riposta nella cappella funebre di famiglia, ereditata anni prima dal  proprio convivente. Fin qui tutto sembrerebbe rientrare nella consuetudine. Tuttavia, una sgradita sorpresa attende il nipote Franco: la cappella, insieme alle salme dei proprietari, ospita una tomba totalmente estranea al nucleo familiare. Ecco che, per  i parenti dell’anziana donna, alla commozione per l’improvviso lutto, subentra lo sgomento. Cosa ci fa l’urna di uno sconosciuto nel sepolcro di famiglia?     Ultimata la tumulazione della zia, Franco decide di indagare sull’insolita presenza, chiamando in causa il Comune di Messina. Inizialmente, il Dipartimento Cimiteri conferma che la signora Maria risulta essere unica e legittima proprietaria della cappella. Di lì a poco, però,  lo scenario cambia: Palazzo Zanca tira fuori un documento del 1997 con il quale la defunta concede a dei cugini la possibilità di utilizzare sei loculi all’interno della tomba gentilizia. Ma è soltanto nel 1998 che la XI Ripartizione Urbanistica del Comune dà il via all’inizio dei lavori per la costruzione di nuove celle. Completata la ristrutturazione della cappella, i nuovi “coinquilini” ottengono l’autorizzazione dal Dipartimento Cimiteri e  occupano la prima tomba, traslando la salma del figlio deceduto anni prima. C’è di più: gli stessi provvedono a modificare l’intestazione della cappella, aggiungendo i propri cognomi.

Ma ecco il vero colpo di scena: il nipote Franco, albero genealogico alla mano, scopre l’assoluta estraneità alla famiglia dei sedicenti cugini, accusando dunque gli addetti ai servizi cimiteriali di non aver approfondito i legami di parentela prima di procedere alla tumulazione della salma  avvenuta nel 1998. In questo caso ci viene in soccorso la normativa che sulla questione si espone con chiarezza. In tema di sepolture private, il comma 6 dell’articolo 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato dal Consiglio Comunale di Messina il 28 dicembre 2012, recita: “il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d’uso, né permutarli, né consentire l’uso a soggetti diversi dagli aventi diritto”.

In altre parole, la legge vieta di vendere o donare ad altri soggetti i loculi concessi dal Comune relativamente ad un territorio demaniale. Ciò annullerebbe, dunque, il documento del 1997,  secondo il quale l’anziana zia concedeva a terzi  l’uso di alcune tombe all’interno della propria cappella funebre. Detto questo, risulta quanto mai bizzarra la risposta trasmessa dal Dipartimento Cimiteri al nipote Franco che chiedeva al Comune di Messina di porre chiarezza sulla vicenda, al fine di utilizzare i loculi in qualità di unico erede e possessore di un legato testamentario non impugnato. Il Dipartimento competente, tramite una nota del dirigente Domenico Manna, sostiene infatti che anche i sedicenti cugini sono a loro volta in possesso di un legato testamentario risalente al 1997 da cui risulta che la signora Maria ha effettivamente “donato” la famosa cappella.Immagine L’ufficio dedito ai servizi cimiteriali preferisce dunque lavarsene le mani, dichiarando che “il contenzioso circa la validità dei due atti testamentari dovrà essere risolto dal giudice civile, se adito dalle due parti, e non certo da questo Dipartimento”. La nota del dirigente Manna in poche parole, sembra quindi smentire quanto previsto dal regolamento di Polizia Mortuaria sopracitato e approvato dallo stesso Comune.

Per il nipote Franco oltre il danno la beffa: il Dipartimento ha infatti dichiarato valide le carte fornite dai “cugini” della donna, non riconoscendo al contempo il suo legittimo diritto ad usufruire della cappella in qualità di unico erede dell’anziana zia come evidenziato dal testamento pubblicato. L’espressione “cose dell’altro mondo” in questo caso calza proprio a pennello.

Andrea Castorina

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