Bonus facciate 2022: gli interventi ammessi e la proroga

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Il bonus facciate è l’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020 per abbellire o riqualificare gli edifici delle nostre città. Prevista inizialmente per l’anno 2020, è stata poi estesa anche alle spese sostenute negli anni 2021 e 2022. La Legge di Bilancio 2022 ha consentito una proproga del bonus facciate, estendendo la detrazione fino al 31 dicembre 2022, con aliquota ridotta al 60 per cento.

«Si tratta – come spiega l’Agenzia delle Entrate – di una detrazione d’imposta, pari al 90% dei costi sostenuti nel 2020 e 2021 e al 60% di quelli del 2022, della quale possono beneficiare tutti. Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali».

Bonus facciate 2022

Possono usufruire del bonus facciate 2022 tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Gli interventi ammessi al bonus facciate 2022 sono i seguenti:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi ornamenti e fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

Per le spese sostenute per gli interventi riconducibili al bonus facciate, i beneficiari della detrazione possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:

  • per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura);
  • per la cessione ad altri soggetti (inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari) di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione spettante.

La legge non prevede l’ulteriore cessione del credito, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto all’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel decreto legislativo n. 385/1993);
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico;
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

 A questo link la Guida dell’Agenzia delle Entrate.

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