Bomba d’acqua a Messina, il Governo siciliano valuta lo Stato di Calamità. Cosa significa

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Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci non esclude di dichiarare lo stato di calamità dopo la bomba d’acqua che ha colpito Messina lo scorso 8 agosto.

In attesa del vertice convocato alla Regione Siciliana per oggi, mercoledì 12 agosto, per predisporre un piano di interventi, il governatore Nello Musumeci ha dato disposizione al capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina di avviare una prima verifica dei danni nelle zone colpite dal forte temporale che ha causato il crollo di un costone della Panoramica dello Stretto.

La verifica servirà ad avere atti sufficienti per deliberare in Giunta, entro pochi giorni, la proclamazione dello stato di calamità e richiedere al Governo centrale il riconoscimento dello “stato di emergenza” nei Comuni colpiti.

Il maltempo colpisce anche la provincia di Messina

Inoltre, inviati – a Terme Vigliatore e a Barcellona – dieci funzionari della Protezione civile coordinati da Bruno Manfrè, con idrovore per rimuovere l’acqua e ruppi per il lavaggio delle strade e rimozione del fango. Impegnati sullo stesso fronte anche i vigili del fuoco, gli operai e i volontari dei Comuni.

«Stiamo raccomandando ai sindaci – dice il governatore Musumeci – di individuare le cause a monte e non solo gli effetti a valle. Altrimenti saremmo al punto di partenza».

Quando si dichiara lo stato di calamità?

In Italia gli eventi calamitosi sono classificati in base ad estensione, intensità e capacità di risposta del sistema di protezione civile. Per le emergenze di rilievo nazionale che devono essere, con immediatezza d’intervento, fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio, acquisita l’intesa della regione interessata.

Lo stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi:

  • o nell’imminenza di calamità naturali
  • o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia
  • può essere dichiarato anche in caso di gravi eventi all’estero nei quali la protezione civile italiana partecipa direttamente

Il Codice della Protezione Civile ridefinisce la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, portandola a un massimo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi.

La delibera dello stato di emergenza stanzia l’importo per realizzare i primi interventi. Ulteriori risorse possono essere assegnate, con successiva delibera, a seguito della ricognizione dei fabbisogni realizzata dai Commissari delegati. Nella delibera viene indicata anche l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria che subentra nelle attività per superare definitivamente le criticità causate dall’emergenza.

Agli interventi per affrontare l’emergenza si provvede con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge ma nei limiti e secondo i criteri indicati con la dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, se non è diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza.

L’attuazione delle ordinanze è curata, in ogni caso, dal Capo del Dipartimento. Allo scadere dello stato di emergenza viene emanata un’ordinanza “di chiusura” che disciplina e regola il subentro dell’amministrazione competente in via ordinaria.

Differenze tra stato di emergenza e stato di calamità:

  • Lo stato di emergenza – che può avere una durata di 180 giorni prorogabili per altrettanti una sola volta – viene deliberato, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, dal Consiglio dei Ministri e prevede il potere di ordinanza posto in capo proprio al Capo del Dipartimento.
  • Lo stato di calamità, invece, è uno strumento legato esclusivamente al settore agricolo: il suo riconoscimento, infatti, avviene per mezzo di un decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, su proposta della Regione coinvolta.

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