Lettera aperta di una lettrice sul mondo dei disabili, sulle difficoltà ancora esistenti per loro, nonostante leggi ed ‘attenzioni’ alle condizioni di disagio vissute quotidianamente. Si parla di un momento di svago: i concerti.
“Da anni mi batto perchè vengano rispettati i diritti dei diversamente abili, e puntualmente mi ritrovo a vivere situazioni di disagio e discriminazione, una di queste è la situazione che troviamo ai concerti.
Ho avuto modo di andare a diversi concerti al Palatupparello di Acireale, ultimo quello del 2 Gennaio di Jovanotti, e purtroppo ho potuto constatare che vi sono concerti di serie A e di serie B, poichè in quelli di serie A l’area riservata ai diversamente abili, oltre ad essere accessibile, viene posizionata su di una pedana rialzata che permette ad una persona in carrozzina di avere la visibilità di tutto il palco, nei concerti di serie B invece, viene garantita solo l’accessibilità, poichè vi è un’area a terra delimitata con delle transenne distanti circa tre metri dal muro, e non essendoci dunque la distanza corretta, l’unica cosa che vediamo sono le teste delle persone in piedi situate oltre le transenne. Per non parlare poi della capienza dell’area, nel concerto del 2 gennaio di Jovanotti era 3×5 metri, dove vi erano circa 20 disabili più i loro rispettivi accompagnatori più altre persone con pass di altro genere, e come si evince dalle foto, sembravamo tante pecore rinchiuse nel recinto. Ho chiesto più volte agli organizzatori il perchè di queste discriminazioni e mi è stato detto che dipende dalla grandezza del palco dell’artista, ma io dico, di certo non possiamo fare miracoli alzandoci in piedi, ed appunto per questo l’area deve essere progettata dalla visuale di una persona seduta che non si può alzare solo per l’occasione, dunque è l’agenzia organizzatrice ed il palco che si devono adeguare alla nostra condizione, come previsto dalla legge, e non noi che paghiamo regolarmente un biglietto in due per poi non vedere nulla.
Questo il quadro normativo di riferimento:
Dal punto di vista dell’inquadramento generale le norme relative alla disabilità trovano principale fonte ispiratrice negli articoli 2 e 3 della costituzione.
Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Un’altra fonte ispiratrice è rilevabile nella convenzione internazionale sui diritti del disabile, ratificata dal parlamento italiano con la legge 7/2009. In particolare degni di nota i seguenti commi dell’articolo 30:
Articolo 30 Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:
(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a
(c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;
(d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.
Infine sul piano normativo il tema del diritto all’accesso a spettacoli delle persona con disabilità ha due profili.
Il primo profilo è definito dall’insieme delle norme che impongono la rimozione delle barriere all’accesso di disabili nei luoghi di spettacolo, di cui probabilmente i riferimenti più precisi sono contenuti nell’articolo 27 della legge 118/1971 (“Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.”) che recita:
27. (Barriere architettoniche e trasporti pubblici). – Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all’entrata in vigore della presente legge;…in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; …..
E nel capo III – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Meno corposa invece la normativa tesa a favorire la presenza dei portatori di handicap nelle strutture di spettacolo.
Accanto al già citato invito a prevedere spazi per invalidi in carrozzella nelle nuove edificazioni, di cui all’articolo 27 della legge 118/1971, è da registrare quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 – che individuando i criteri di progettazione dei luoghi dove si svolgono attività ricreative precisa, al punto 5.2, che nelle sale destinate a riunione, spettacolo o ristorazione, devono essere previsti per i disabili 2 posti riservati ogni 400 o frazione di 400 nonché 2 spazi liberi, ogni 400 o frazione di 400 su pavimento orizzontale, di dimensioni tali da consentire un’agevole manovra ad una persona su sedia a ruote e collocati in prossimità delle vie di fuga o di un luogo sicuro statico.
Detto questo, sembra decisamente il caso di rifarsi a una norma tanto importante, quanto ancora poco conosciuta e applicata, come la Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), che all’articolo 2, comma 2 recita testualmente: «Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga». Ed è ad essa che ricorrerò se mi dovessi trovare in una situazione analoga, Pertanto invito tutte le agenzie di spettacolo a provvedere al posizionamento corretto dell’area disabili per tutti, e dico tutti i concerti futuri”.
Roberta Macrì
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