Ben ritrovati carissime lettrici e carissimi lettori, siamo alla terzultima tappa prima di giungere alla conclusione del nostro primo viaggio insieme che, ci ha condotti alla scoperta di utili consigli pratici per vendere casa oggi, in un mercato in continuo mutamento, soprattutto dal punto di vista finanziario. Oggi cercheremo di capire come individuare, tra i potenziali clienti (che al giorno d’oggi non sono più una moltitudine infinita), quei clienti (meno rari di quanto si percepisca), in grado di concretizzare l’acquisto perché hanno i requisiti giusti e le potenzialità economiche idonee per giungere al rogito notarile.
Quando qualcuno legge il vostro annuncio e vi chiama al telefono, ha veramente la possibilità di comprare la vostra casa?
Quanti clienti Vi hanno detto che volevano comprare e poi si sono volatilizzati?
Quanti Vi hanno detto “La compro” però devo chiedere in banca, se mi concedono il mutuo o in alternativa sicuramente mi concederanno il mutuo, ma dopo mesi ancora non se ne sa nulla? Certamente qualcuno avrà visitato la vostra casa due o tre volte mostrandosi interessato, e lo era, soltanto che per comprare dovrà necessariamente vendere la sua di casa. Come potete evitare di perdere tempo e opportunità, gestire le vostre visite in Sicurezza e far vedere il vostro immobile solo a clienti selezionati?
Imparate a fare buone domande al telefono, per decidere se è opportuno farlo visitare. Preparate le domande da fare prima, durante e dopo la visita.
Non impegnatevi e non aspettate nessuno a fronte di Proposte Verbali!
È il momento di rispondere alle vostre domande, ne abbiamo scelta una di un gentile lettore, ma vi ricordiamo che in privato risponderemo a tutti i quesiti che ci sottoporrete…
È possibile richiedere il TFR per l’acquisto della prima casa?
Per l’acquisto della prima casa o per la ristrutturazione e per altri casi che vedremo, si può richiedere un’anticipazione del TFR, trova la sua disciplina nell’art.2120 del codice civile che disciplina il trattamento di fine rapporto e ne definisce il contenuto.
Il TFR o “liquidazione” o “buonuscita”, è quella somma di denaro che viene erogata a favore del lavoratore subordinato, essendo un diritto è comunque dovuto.
Lo stesso art. 2120 cc delinea tre punti fondamentali:
- garanzia, in cui stabilisce il diritto a ricevere la liquidazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro delineandone i criteri di calcolo,
- rivalutazione;
- anticipazione.
La legge 297/82 limita l’anticipo del TFR nella misura massima del 70% dell’importo maturato. Nel corso del rapporto di lavoro, l’anticipazione si può ottenere soltanto una volta e può essere richiesta dal lavoratore che abbia maturato almeno otto anni di servizio con lo stesso datore di lavoro.
Le motivazioni per cui è possibile richiederlo sono ben precise per cui non sempre è possibile ottenerlo.
Tra queste rientrano i congedi per astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua, le spese mediche per terapie, interventi etc, acquisto o costruzione della prima casa per se o per i figli, ristrutturazione straordinaria della casa di proprietà.
Per quanto riguarda l’acquisto della prima casa per se o per i propri figli, originariamente era richiesto l’atto di compravendita con tutte le difficoltà che ne derivavano per il lavoratore, essendo quest’ultimo costretto a poter richiedere l’anticipo solo dopo il rogito e quindi versato l’importo di acquisto.
Successivamente a sentenza della corte costituzionale (5 aprile 1991 n°142), oggi è sufficiente dimostrare con idonea documentazione diversa dall’atto notarile che lo stesso sia in corso di perfezionamento (contratto preliminare di vendita, partecipazione ad una cooperativa edilizia, costruzione della casa sul terreno ecc.).
L’anticipazione del TFR può essere richiesta anche dal lavoratore che devolve il proprio TFR ai fondi pensione.
Va ricordato che sull’anticipo vanno pagate le tasse (art.11 decreto 252/2005).
- sugli anticipi per spese acquisto prima casa, ristrutturazione, etc; l’aliquota applicabile all’importo di TFR anticipato è pari al 23%.
E’ possibile chiedere l’anticipo TFR ad estinzione di un mutuo in corso nella misura in cui è finalizzato all’acquisto della prima casa per se o per i propri figli, così come si può evincere dall’art. 2120 Codice Civile commi 6 e 8. Ovviamente l’anticipazione della liquidazione deve essere strumentale a questo tipo di richiesta e ciò sarà valutato dal Giudice caso per caso secondo criteri di normalità e ragionevolezza. Resta fermo che il datore di lavoro, nella propria discrezionalità decisiva, può comunque disporre di concederlo.
Bene è l’ora di salutarci, arrivederci per il consiglio n.9 che riguarderà la documentazione.
Maria Anastasi RE/MAX QUATTROPARETI
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