Garante dell’Infanzia. Interviene CMdB

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In merito alla questione sul Garante dell’Infanzia, riceviamo e pubblichiamo una nota del Gruppo Pari Opportunità di CMdb.

«Da diversi giorni si “insinua” un presunto conflitto di interesse fra la Garante dell’Infanzia e il suo ruolo di “dipendente pubblico” al tribunale dei minori, il Gruppo pari opportunità di Cambiamo Messina dal Basso ci
tiene a precisare che per fugare ogni dubbio basterebbe leggere la delibera di Istituzione del garante dell’Infanzia pubblicata sul sito del Comune di Messina.
Tale delibera afferma:
“Durata e nomina. 
Il GA.D.I.A. dura in carica 5 anni ed è rieleggibile una sola volta. Per tutta la dura del’incarico. non può rivestire ruoli di amministratore o dipendente del Comune di Messina, né di aziende e/o organismi partecipate dallo stesso Comune. Non può, altresì, rivestire ruoli o incarichi elettivi in Partiti politici, sindacato, associazione anche non lucrative, ordini professionali o in qualsiasi altro organismo che svolge attività nel settore dell’infanzia. Non può rivestire il ruolo di GA.D.I.A., il coniuge, ascendenti discendenti, parenti ed affini fino terzo grado di Amministratori comunali.”

Per comprendere che gli unici dipendenti pubblici esclusi sono quelli del Comune proprio perchè la Garante, a tutela dei minori, dovrà collaborare con l’Amministrazione comunale. Se tutto ciò, per alcuni può risultare fastidioso, invece di insinuare e inasprire gli animi, si regolamenti per i comuni quanto già accade per il Garante nazionale dell’infanzia che, grazie alla legge 12 luglio 2011, n. 112 è esonerato da ogni incarico (pubblico o privato) e percepisce per questo scopo un onorario.

“3. Per tutta la durata dell’incarico il titolare dell’Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale,imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni,
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell’infanzia e dell’adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l’ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell’Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all’interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell’Autorità garante è riconosciuta un’indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque nei
limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 7, comma 2.”

Alla nostra Garante per l’Infanzia, Maria Baronello, esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza sebbene non comprendiamo né a chi né come possa creare fastidio una nomina che ha visto pubblicare all’albo pretorio per ben due volte il bando (il 26.10.12 e il 31.01.13), la partecipazione di soli sei candidati e l’elezione schiacciante di Maria Baronello con 22 voti su 33.

Gruppo Pari Opportunità – CMdB»

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