sentenza

Ma il nostro ordinamento ha proprio bisogno di un nuovo reato?

Pubblicato il alle

3' min di lettura

sentenza“Dopo le norme sull’omofobia e sul femminicidio pare proprio che il nostro ordinamento giuridico si arricchirà di un nuovo reato, il negazionismo. Il disegno di legge in discussione al Senato prevede infatti “la reclusione fino a 3 anni per chiunque, con comportamenti idonei a turbare l’ordine pubblico o che costituiscano minaccia, offesa o ingiuria, fa apologia dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ovvero nega la realtà, la dimensione o il carattere genocida degli stessi”. Premesso che l’omofobia, ma ancor più il femminicidio e soprattutto i crimini contro l’umanità sono reati esecrabili che scuotono e mai finiranno di scuotere nel profondo le nostre coscienze, qui si vuole porre l’accento su un altro aspetto della questione, e cioè sulla ormai quasi irrefrenabile tendenza del legislatore a incrementare il già pletorico apparato normativo italiano con nuove norme che rischiano di creare sempre più confusione e sempre meno certezza del diritto, norme dettate più dal desiderio del “politicamente corretto” che dalla reale necessità di colmare una lacuna legislativa. Prendiamo ad esempio l’articolo della proposta di legge sul negazionismo. Andiamo a vedere quali sono i reati “come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale” e troveremo ben 77 ipotesi di reato suddivisi in tre categorie, crimine di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Ora chi fa apologia di uno qualsiasi di tutti questi crimini è già perseguibile sulla base degli ordinamenti nazionale e internazionale vigenti, così come è perseguibile chi turba l’ordine pubblico. C’è proprio necessità di ampliare il quadro normativo? Con effetti, che, a ben pensarci, potrebbero rivelarsi imbarazzanti. Faccio un esempio. Mettiamo che io, con “comportamento idoneo a turbare l’ordine pubblico”, magari affacciandomi al balcone della mia abitazione nel cuore della notte, affermi categoricamente che mai e poi mai le guarnigioni dell’’Impero romano nelle loro guerre di espansione compirono “atti di violenza contro la vita e l’integrità della persona”. Il mio atto rientrerebbe nella fattispecie dell’art.3 sopra citato? Si tratta naturalmente di un paradosso, ma che ben rappresenta,a mio parere, le aberrazioni a cui una normativa sovrabbondante può condurre. Ci sono crimini, come quelli commessi del nazifascismo nei confronti della popolazione ebraica, che, ancor prima che nella legge, hanno trovato e trovano condanna ferma e irrevocabile nella coscienza degli uomini giusti; chi oggi nega la shoa è un immorale a cui deve andare la nostra perpetua esecrazione e che non merita neanche una particolare attenzione dal punto di vista normativo ma va perseguito e punito, quando il suo atteggiamento costituisce reato, sulla base delle leggi vigenti.

Cinzia Coscia

(42)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Contenuto protetto.