Niente seconda dose per i “furbetti” del vaccino anti-covid in Sicilia. A confermarlo è il TAR di Catania. Alcune delle persone coinvolte hanno infatti presentato ricorso contro il Decreto dell’Assessorato alla Salute, il quale stabilisce che a chi ha ricevuto il vaccino senza averne diritto non sarà somministrato il richiamo. Il Giudice ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti e fissato l’udienza collegiale all’11 marzo 2021.
La vicenda è ormai nota. Durante la somministrazione delle prime dosi di vaccino contro il coronavirus al personale sanitario dell’Isola, erano state vaccinate anche persone che non ne avevano il diritto perché non rientranti nella categoria. Emersa l’irregolarità, l’Assessorato regionale alla Salute ha emanato un Decreto sancendo che chi ha ricevuto il vaccino illecitamente non riceverà la seconda dose. Contro tale Decreto è stato presentato ricorso da parte di alcune delle persone direttamente coinvolte.
I ricorrenti, in sostanza, hanno chiesto la somministrazione della seconda dose entro il 17 febbraio 2021 «assumendo che – spiegano dal TAR –, in mancanza, potrebbero verificarsi effetti gravemente dannosi per la loro salute, da un lato, per il mancato completamento del ciclo vaccinale e, dall’altro lato, per il rischio di essere nuovamente sottoposti ad un nuovo ciclo vaccinale composto da altre due dosi».
Nel prendere la sua decisione, il Giudice ha sottolineato che «non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino». Il danno paventato, ha aggiunto, «è allo stato meramente ipotetico, non essendo dato sapere se e quando i ricorrenti saranno convocati per la somministrazione del vaccino nel rispetto delle previsioni del Piano strategico e non essendosi alcuna evidenza scientifica che l’effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo, tenuto conto anche che nelle informazioni relative all’utilizzo del farmaco (pubblicate sul sito dell’EMA), addirittura in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse»
Nel bilanciamento del contrapposto interesse, conclude il Giudice, «che non è quello del risparmio di spesa, come indicato in ricorso, ma quello di garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenuto conto del contingentamento del numero delle dosi di vaccino, l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, vada respinta».
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