Il dubbio maggiore scatenato dal nuovo dpcm Conte è stato finalmente chiarito: con il termine “congiunti” si intendono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”. L’ha chiarito poco fa Palazzo Chigi, dopo che sul web era impazzata la polemica. Sì, perché dal 4 maggio sarà possibile andare a trovare i propri “congiunti”, si legge nel decreto; peccato solo che di questo termine così “fumoso” non fosse stata data una definizione precisa.
Ieri sera in diretta Facebook e a reti unificate, il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha comunicato quali saranno le nuove regole della fase 2, quella della convivenza con il coronavirus. Tra queste, forse la più attesa: la possibilità di rivedere i propri cari, sebbene a distanza di sicurezza e con indosso mascherine e guanti, dopo mesi trascorsi lontani gli uni dagli altri.
Ma il decreto, come spesso accade con i testi giuridici non era molto chiaro. All’articolo 1, comma 1, il dpcm del 26 aprile 2020 recita: «Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie».
A generare il “caos” era stato proprio il termine “congiunti”, che nel linguaggio giuridico si usa generalmente per indicare “ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii, nipoti”. Poco fa, però, Palazzo Chigi ha chiarito quale interpretazione dare a questo termine e lo ha esteso anche a “conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”. Nei prossimi giorni il punto verrà chiarito meglio da una circolare.
Intanto, basti sapere che chi in questi mesi è stato lontano dal fidanzato o dalla fidanzata potrà tirare un sospiro di sollievo. La regola, però, vale solo per chi si trova all’interno della Regione e sempre, si ricorda, mantenendo le misure di sicurezza previste dalle norme di contenimento del coronavirus.
(2083)