santi daniele zuccarello e dafne musolino

Sentenza del TAR sulla raccolta differenziata: scintille tra Musolino e Zuccarello

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Ha scatenato un polverone la sentenza del Tar di Catania che ha dichiarato «immediatamente lesivi» alcuni punti dell’ordinanza contenente le regole per la raccolta differenziata nei condomini di Messina emanata dal sindaco Cateno De Luca. Al centro del dibattito Santi Daniele Zuccarello, ex consigliere comunale, e l’assessore ai Rifiuti Dafne Musolino.

A presentare ricorso al Tribunale Amministrativo di Catania contro l’ordinanza sindacale sono stati l’ANACI (Associazione Nazionale Amministratori di Condominio) e un gruppo di cittadini possessori di case, che avevano rilevato nel documento “molteplici profili di illegittimità”. Resa nota ieri la decisione del TAR, Zuccarello ne ha comunicato i contenuti segnalando i punti più critici.

Ma l’“interpretazione” della sentenza fornita dall’ex consigliere comunale non ha convinto l’assessore Musolino che, in una nota, lo ha accusato di “gettare fumo negli occhi dei cittadini” e ha chiarito la posizione della Giunta. Di contro, Zuccarello ha tacciato l’Amministrazione comunale di aver imposto delle “disposizioni sostanzialmente inattuabili”.

La replica di Dafne Musolino

«Con buona pace dell’ex consigliere comunale dal dente avvelenato – scrive Dafne Musolino –, Santi Daniele Zuccarello, tra i promotori della battaglia contro l’ordinanza, il Tar conferma la bontà delle scelte amministrative, ritenendo e dichiarando che anche le previsioni in tema di sanzioni per errato conferimento, con obbligo di ritirare i rifiuti e smaltirli correttamente a carico del Condominio, siano legittimi e ragionevoli, limitandosi a chiarire che l’unico destinatario di tali obblighi e delle conseguenti sanzioni è il Condominio e non già l’amministratore condominiale, come peraltro era stato già abbondantemente chiarito dall’amministrazione”.

«Invito Zuccarello – prosegue l’Assessore –  a studiare prima di gettare fumo negli occhi ai cittadini. È evidente che in un impeto di euforia non abbia letto le carte, anche in modo sommario, commettendo l’errore di diffondere informazioni non conformi alla realtà. Qui si va oltre l’ignoranza in materia giuridica, si entra nell’abito della malafede, da sfruttare per propri tornaconti o rivalse personali (argomento che invece Zuccarello padroneggia con lode e bacio accademico). Anche chi ignora del tutto la disciplina giuridica capisce che, eccezion fatta per i due aspetti precedenti, le altre disposizioni, soprattutto con riferimento all’obbligo di esporre la targa condominiale, di accettare la consegna dei contenitori e di consegnare l’anagrafica condominiale, sono state ritenute legittime dal Tar”.

“È una vergogna che si diano in pasto ai cittadini notizie false – scrive ancora Dafne Musolino –  solo per screditare l’operato di un’Amministrazione che ci sta mettendo la faccia. Con tale autolesionismo si cerca una paralisi sulla raccolta differenziata che avviso, non ci sarà. L’unica variazione che ci sarà a seguito dei due punti sospesi è che il Condominio sarà considerato responsabile dei conferimenti errati nel cassone ubicato all’esterno, pagando le conseguenze delle condotte errate ed illecite non solo di eventuali altri condomini che non vogliano rispettare le regole sulla Raccolta Differenziata, ma anche di chiunque decida di liberarsi dei propri rifiuti. Un grave boomerang che ovviamente Zuccarello e i suoi sodali, non menzionano, per non rischiare di scatenare un malessere che ovviamente sarà evidente, proprio per le conseguenze che produrranno sugli incolpevoli condomini».

«Al contrario di tali speculatori politici – conclude l’Assessore – siamo consapevoli che i due punti specifici debbano essere impugnati a tutela dei diritti di questi cittadini che rischiano di vedere trasformato lo spazio esterno del loro Condominio in una discarica a cielo aperto. Al contempo siamo pronti ad adeguare comunque le modalità di gestione del servizio, valutando la possibilità di modificare la gestione passando ai mastelli individuali, con obbligo di esposizione e ritiro giornaliero in orari fissi ed inderogabili. Ciò consentirebbe di evitare che i condomini che dovrebbero collocare i contenitori all’esterno dell’edificio si trovino esposti alle conseguenze certe e dannose che abbiamo esposto innanzi».

La risposta di Santi Daniele Zuccarello a Dafne Musolino

L’esposizione dei contenitori in “aree esclusivamente condominiali”

«È davvero azzardato sostenere – scrive Santi Daniele Zuccarello –, come sembra fare l’Assessore Musolino, che “il Tar conferma la bontà delle scelte amministrative” quando nelle due ordinanze è dato leggere testualmente che “la previsione dell’esposizione dei contenitori in “aree esclusivamente condominiali” può risultare di impossibile attuazione, atteso che esistono condomini che non dispongono di idonee aree condominiali ove allocare i contenitori. Ne consegue che in relazione a tale previsione, sussiste, effettivamente, l’esigenza di una adeguata tutela cautelare.

Peraltro, in una delle due ordinanze è pure dato leggere che “appare chiaro, inoltre, che per i condomini che non dispongano di locali idonei e accessibili ove allocare i contenitori, non può trovare applicazione la correlata previsione di cui al punto 4 (“nelle aree concordate deve essere garantito il libero accesso agli operatori di raccolta senza che questi debbano avere le chiavi di accesso; sarà cura del condominio organizzare le modalità di accesso per consentire all’operatore della raccolta, negli orari previsti dal calendario, di svuotare in contenitori del rifiuto del giorno”)».

«In altre parole – sottolinea Zuccarello – il TAR ha chiarito quanto più volte lamentato da Amministratori e cittadini, cioè che un accesso senza consegna di chiavi equivale ad una sostanziale deresponsabilizzazione degli operatori della raccolta che, se non ci fosse stato il provvedimento di sospensione, avrebbero potuto accedere a parti comuni dell’edificio senza assunzioni di responsabilità alcuna».

«Non si comprende francamente perché l’Assessore Musolino giunga ad affermare che il sottoscritto “in un impeto di euforia non abbia letto le carte, anche in modo sommario, commettendo l’errore di diffondere informazioni non conformi alla realtà”».

L’esposizione della targa condominiale e consegna dell’anagrafe

«Peraltro, non risponde al vero che, come affermato dall’Assessore, “le altre disposizioni, soprattutto con riferimento all’obbligo di esporre la targa condominiale, di accettare la consegna dei contenitori e di consegnare l’anagrafica condominiale, sono state ritenute legittime dal TAR”, posto che l’obbligo di esporre la targa scaturisce non già dall’ordinanza sindacale ma da una disposizione di legge. In altre parole, il TAR ha semplicemente affermato che su tali aspetti non occorre intervenire con un provvedimento di sospensiva, non già che le stesse sono legittime».

«Infine, non risponde al vero che il TAR avrebbe ritenuto la legittimità dell’obbligo “di consegnare l’anagrafica condominiale”, posto che nei due provvedimenti non si prende assolutamente posizione su tale aspetto, anzi dal tenore complessivo del provvedimento si coglie piuttosto uno sostanziale sgravamento della posizione degli Amministratori  di Condominio di Messina ai quali, se avesse trovato applicazione l’ordinanza, si sarebbe fatto carico di una serie di adempimenti non previsti dal Codice Civile né tantomeno dalle Leggi speciali che dettano i compiti dell’amministratore».

Le conclusioni di Santi Daniele Zuccarello

Alle luce di quanto sopra, ritengo che il “boomerang” (sotto il profilo del ritardo nell’avvio della raccolta differenziata) sia stato piuttosto quello di imporre, come è stato fatto con l’ordinanza n. 122 del 23 aprile 2019, disposizioni sostanzialmente inattuabili, così come rilevato dal TAR Catania, quali quella della “internalizzazione dei cassonetti all’interno dei Condomini” (anche di quelli, la maggior parte nel centro storico di Messina, che non hanno spazi adeguati), quella dell’accesso “senza chiavi” degli operatori di Messina Servizi, delle sanzioni a carico dell’Amministratore del Condominio e dell’obbligo di quest’ultimo di “di provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente secondo le modalità previste dal calendari”».

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