A.M.P.E. ASSOCIAZIONE MESSINESE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA
PER LA PROVINCIA DI MESSINA
La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite il seguente indirizzo e-mail: confediliziamessina@gmail.com. Tel./Fax: 090.770835 – 370.1318598
Rispondiamo al sig. G. S. – Quesito:
Si vuol sapere se un condomino possa chiedere all’amministratore – prima dell’assemblea annuale – di inviare a tutti i condòmini copia degli estratti conto del condominio relativi agli ultimi quattro anni di gestione.
Parere
La risposta è certamente negativa. L’amministratore non ha l’obbligo di inviare la documentazione de qua, ma solo quello di consentire al condomino, che ne faccia richiesta, di recarsi nel suo studio in giorno e ora da concordare per prendere visione dei documenti, compresi quelli bancari, e di estrarne copia a sue spese. Il condomino ha inoltre diritto ad accedere alla rendicontazione periodica del conto corrente bancario tramite l’amministratore.
Rispondiamo alla sig.ra C. T.– Quesito:
Si domanda con quali maggioranze, in uno stabile senza regolamento di condominio, l’assemblea possa attribuire ad un condomino l’uso esclusivo di un’aiuola comune.
Parere
Se la locuzione “uso esclusivo” è intesa in senso tecnico, di costituzione in capo all’interessato di un diritto reale sul bene immobile di cui si tratta è certamente necessaria l’unanimità dei consensi. Una delibera maggioritaria sarebbe inficiata da nullità.
Rispondiamo al sig. D.F. – Quesito:
Si vuol sapere come l’amministratore si debba comportare in caso di vendita di un’unità immobiliare sita in un edificio condominiale, nel quale la totalità dei condòmini abbia deliberato all’unanimità di versare una quota annuale per la costituzione di un fondo per far fronte a spese impreviste di notevoli entità. In particolare, si chiede un parere in merito alla possibilità di rimborsare tali quote al condomino-alienante che domandi la restituzione di quanto da lui sborsato.
Parere
Una volta versate sul conto corrente condominiale, le somme di cui trattasi – imputate all’unità immobiliare per la quale vengono corrisposte – divengono di proprietà del condominio, non del condomino-alienante né di quello acquirente e devono essere destinate alla funzione per le quali sono state deliberate, richieste e versate.
La regolamentazione della fattispecie deve quindi essere oggetto di pattuizione tra le parti; pattuizione alla quale il condominio è estraneo.
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