CONFEDILIZIA RISPONDE

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images_Rubriche_Condomini_e_dintorni_logoA.M.P.E. ASSOCIAZIONE MESSINESE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA

PER LA PROVINCIA DI MESSINA

 

La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite il seguente indirizzo e-mail: confediliziamessina@gmail.com. Tel./Fax: 090.770835 – 370.1318598

 


Rispondiamo al sig. G.S. – Quesito:

Si domanda se – dopo l’approvazione di nuove tabelle millesimali con cui si è eliminato un “clamoroso errore iniziale” contenuto in quelle vecchie – sia possibile per un condomino, che è stato per anni sfavorito dalle vecchie tabelle, recuperare quanto indebitamente versato.

Parere

Premesso che sarebbe opportuno verificare le vecchie tabelle e le nuove e chiarire in cosa consisterebbe il “clamoroso errore iniziale” cui si fa riferimento, va detto, sulla sola scorta dell’espositiva del quesito, che per giurisprudenza consolidata la nuove tabelle millesimali non trovano applicazione con efficacia retroattiva, ma ex nunc cioè dal momento della loro approvazione, tanto più che le delibere che hanno approvato rendiconti e riparti non risulta siano mai state impugnate ritualmente nei termini di legge.

 

Rispondiamo alla sig.ra G.B. – Quesito:

In un condominio, con un piccolo cortile, l’assemblea ha deliberato a maggioranza il divieto di parcheggio e sosta per auto di grosse dimensioni quali, per esempio, i SUV. Ciò, in considerazione del fatto che tali veicoli, con il loro peso, potrebbero danneggiare l’area in questione. Si domanda se sia lecita una delibera del genere.

 Parere

Una prescrizione del tipo indicato, poiché comporta una limitazione generica ai diritti soggettivi dei singoli condòmini, non può essere deliberata a maggioranza, ma dovrebbe essere contenuta in un regolamento di condominio di natura contrattuale. Se sussiste effettivamente in concreto una situazione di pericolo bisognerebbe che essa fosse accertata giudizialmente con una pronuncia che inibisca conseguentemente ai singoli veicoli di parcheggiare.

 

Rispondiamo al sig. N.F. – Quesito:

In un condominio, vari anni dopo la consegna degli appartamenti ai proprietari, è stato installato un impianto ascensore che serve solo 3 unità (una piccola parte del totale dei condòmini). A far  eseguire l’installazione è stato un condomino, che ha poi proseguito nella gestione, pagando il canone semestrale e provvedendo a tutto quanto necessario. Attualmente i 2 condòmini comproprietari dell’impianto chiedono all’amministratore di occuparsi della sua  gestione e di acquisire tutta la documentazione allo stesso inerente. L’amministratore vorrebbe un parere in merito.

Parere

Quella descritta è una fattispecie che ricorre ormai abbastanza frequentemente.

L’impianto in questione, non essendo coevo alla nascita del fabbricato, non è un impianto condominiale in senso stretto, ma è in comunione  tra coloro che lo hanno realizzato (e pagato).

Sulla scorta della esposizione fornita sembra, infatti, che non si tratti di una innovazione deliberata dall’assemblea del condominio,  ma realizzata  da un solo condomino (o da tre condòmini serviti dall’impianto) con l’autorizzazione degli altri.

Alla luce di quanto sopra, e fatte salve considerazioni che non emergono dall’espositiva fornita, non sembra  quindi che la gestione, del resto da sempre espletata dal proprietario o dai comproprietari dell’impianto,  possa interessare, allo stato, il condominio e quindi l’amministratore, che deve amministrare solo le parti comuni a meno che non siano i condòmini stessi a conferirgli l’incarico di gestire anche questa comunione parziale.

 

 

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