A.M.P.E. ASSOCIAZIONE MESSINESE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA
PER LA PROVINCIA DI MESSINA
La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite il seguente indirizzo e-mail: confediliziamessina@gmail.com. Tel./Fax: 090.770835 – 370.1318598
Rispondiamo alla sig. M.L. – Quesito:
Si chiede se, in un supercondominio, il rappresentante nominato dall’assemblea di un condominio possa dare la delega ad un terzo per partecipare alla riunione.
Parere
La risposta è certamente negativa. In caso di controversia giudiziale il condomino attore viene a trovarsi nella posizione processuale di qualsiasi altro terzo, distinta e separata da quella del condominio.
Rispondiamo al sig. C.P. Quesito:
Si chiede se l’amministratore sia obbligato ad eseguire il riparto degli oneri condominiali tra proprietario ed inquilino. Inoltre se, in caso di morosità, possa procedere direttamente nei confronti di quest’ultimo.
Parere
La risposta è negativa per entrambi i quesiti. L’amministratore si deve rivolgere solo al proprietario (o nudo proprietario e o usufruttuario) non all’inquilino.
Rispondiamo alla sig.ra G.V. Quesito:
Si chiede se, in caso di decesso dell’usufruttuario, il pagamento delle spese condominiali non versate debba essere richiesto al nudo proprietario oppure agli eredi dello stesso usufruttuario.
Parere
In forza della nuova normativa, esiste solidarietà passiva tra usufruttuario e nudo proprietario per ogni tipologia di spesa.
Pertanto l’amministratore può scegliere di chiedere il pagamento all’uno o all’altro a sua scelta indipendentemente dal tipo di spesa di cui si tratta.
Nella fattispecie concreta, conviene rivolgersi al nudo proprietario per evitare le eventuali difficoltà pratiche connesse all’individuazione degli eredi dell’usufruttuario.
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