A.M.P.E. ASSOCIAZIONE MESSINESE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA
PER LA PROVINCIA DI MESSINA
La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite il seguente indirizzo e-mail: confediliziamessina@gmail.com. Tel./Fax: 090.770835 – 370.1318598
Rispondiamo alla sig.ra F.V. – Quesito:
Si chiede se un condomino che è risultato vittorioso in un causa giudiziaria contro il proprio condominio, con condanna di questultimo al risarcimento del danno, sia tenuto a partecipare al riparto della somma da risarcire.
Parere
La risposta è certamente negativa. In caso di controversia giudiziale il condomino attore viene a trovarsi nella posizione processuale di qualsiasi altro terzo, distinta e separata da quella del condominio.
Rispondiamo al sig. T.B. Quesito:
Si chiede come debba essere ripartita la spesa relativa alla sostituzione della cabina dell’ascensore.
Parere
Salvo una diversa previsione contenuta nel regolamento di condominio contrattuale, la spesa per la sostituzione della cabina dellascensore va ripartita secondo il medesimo criterio dettato per le scale, in base al nuovo disposto dellart. 1124 c.c. (esteso espressamente allascensore).
Rispondiamo alla sig.ra M.M. Quesito:
Un condomino è proprietario di due appartamenti e di un box. Si domanda come, in sede assembleare, vada conteggiato tale condomino.
Parere
Essendo in genere sempre necessaria la doppia maggioranza (numerica e millesimale) nella fattispecie di cui al quesito, dal punto di vista numerico, quel condomino conta per uno; dal punto di vista del valore, conta per la somma dei millesimi attribuiti alle tre unità immobiliari di sua proprietà.
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