A.M.P.E. ASSOCIAZIONE MESSINESE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA
PER LA PROVINCIA DI MESSINA
La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite il seguente indirizzo e-mail: confediliziamessina@gmail.com. Tel./Fax: 090.770835 – 370.1318598
Rispondiamo alla sig.ra I.P. – Quesito:
Una ditta ha avuto l’incarico di costituire un complesso immobiliare così formato: sette unità abitative in singole ville, con parcheggio e viale d’ingresso comune. Si chiede se verrà a realizzarsi un supercondominio.
Parere
Se determinate cose o impianti sono comuni a più immobili si verterà nella fattispecie del supercondominio.
Rispondiamo al sig. M.S. – Quesito:
Nel condominio, dovendosi rifare il terrazzo-lastrico solare, si intende chiedere la detrazione fiscale Irpef del 50%.
Le spese relative al terrazzo – in uso esclusivo di 3 fratelli, comproprietari dell’unità immobiliare in quote uguali – sono abitualmente sostenute solo dal fratello che utilizza l’immobile in questione. Si chiede se – ai fini della detrazione fiscale anzidetta – il comproprietario che utilizza il terrazzo possa pagare l’intera spesa e portarsela, poi, in detrazione per intero.
Parere
La risposta è positiva. Si applica il criterio secondo il quale ha diritto di godere della detrazione in questione, ricorrendone tutti i presupposti, il soggetto che si accolla integralmente le spese (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 57/E del 1998).
Di conseguenza, la detrazione in questione potrà essere usufruita da uno solo dei tre comproprietari a condizione che lo stesso attesti, sul documento comprovante il pagamento della quota relativa alla spesa in questione, l’effettivo sostenimento della stessa, i suoi dati anagrafici e la percentuale di ripartizione.
Per evitare problemi, infine, si consiglia ai comproprietari di accordarsi per iscritto sul fatto che l’intera detrazione Irpef spetta solo a colui che paga le spese condominiali.
Rispondiamo al sig. E.L. – Quesito:
Si domanda se la spesa per la sostituzione di coperchi di pozzetti presenti in cantine o garages privati, competa ai singoli proprietari delle cantine o garages interessati oppure a tutto il condominio, con riparto in base ai millesimi di proprietà.
Parere
E’ necessario stabilire a chi e a cosa servono tali pozzetti: se essi svolgono una funzione per l’intero condominio le spese di manutenzione e sostituzione sono a carico di tutti i condòmini; se sono finalizzati all’utilità di singoli utenti, le spese, allora, sono a esclusivo carico di questi ultimi indipendentemente dall’ubicazione.
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