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CONDOMINIO E DINTORNI – CONFEDILIZIA RISPONDE

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A.M.P.E. ASSOCIAZIONE MESSINESE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA

PER LA PROVINCIA DI MESSINA

 

La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite il seguente indirizzo e-mail: confediliziamessina@gmail.com. Tel./Fax: 090.770835 – 370.1318598

 

  

01Rispondiamo al sig. S.M. – Quesito:

In uno stabile deve essere installata, su un pianerottolo condominiale, una porta tagliafuoco a servizio di 4 cantine di proprietà di altrettanti condòmini. Si chiede se tale spesa riguardi tutto il condominio o solo i proprietari delle cantine.

Parere

Ai sensi dell’art. 1123, secondo comma, c.c., se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, la spesa va ripartita in proporzione all’uso che ciascuno può farne.

La spesa in questione, pertanto,  va posta a carico solo dei proprietari  delle cantine che rendono necessario l’intervento finalizzato alla sicurezza antincendio.

 

 

 

 

02Rispondiamo al sig. F.A. – Quesito:

In un condominio è stato rifatto il  manto di copertura dello stabile. Sulla copertura erano presenti 6 lucernari che sono stati anch’essi rifatti. Si chiede come ripartire la relativa spesa.

Parere

Secondo l’opinione prevalente le spese per la sostituzione e manutenzione dei lucernari gravano sui singoli proprietari delle mansarde da tali lucernari illuminate e arieggiate.

Solo se i lucernari servono da protezione o per aeroilluminare una parte comune (per esempio, il  vano scala) le spese sono a carico di tutti i condòmini in base alle quote condominiali di comproprietà.

 

 


 

 03Rispondiamo alla sig.ra A.G. – Quesito:

Si domanda se l’assemblea possa deliberare (ed in caso positivo con quali maggioranze) la sospensione del servizio di riscaldamento ai condòmini morosi.

Parere

L’art. 63 disp. att. c.c., nella sua nuova formulazione, prevede che, in caso di mora protratta per un semestre, l’amministratore possa sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Pertanto possiamo dire che secondo la lettera della citata norma:

1) la sospensione potrebbe essere disposta dall’amministratore senza necessità di una delibera assembleare;

2) non è necessario che la sospensione sia prevista dal regolamento;

3) la morosità deve protrarsi da almeno un semestre.

Ciò premesso, bisogna però aggiungere che recentemente molti provvedimenti giudiziali, a nostro avviso infondatamente, hanno sostanzialmente disapplicato la norma disponendo la reintegrazione del servizio  a favore del condomino moroso che aveva adito il tribunale ex art. 700 c.p.c.

 

 

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