A Giardini Naxos il Movimento 5 stelle di Giardini Naxos si è presentato al consiglio comunale straordinario di giorno 14 Maggio alle 19 munito di telecamera per riprendere la seduta.
“Il presidente del consiglio comunale, sig. Mario Amoroso – come si legge in una nota – non concedendo l’autorizzazione, ha richiesto l’intervento dei vigili urbani per impedire le riprese.
A favore dell’iniziativa del Movimento prendono la parola i consiglieri Gambacorta, Bonaffini e Costantino, ribadendo quanto importante fosse aprire il consiglio alla partecipazione della cittadinanza.
“Finalmente grazie all’incisività dell’azione del Movimento – afferma Vincenzo La Rosa, organizer del meetup locale – il consiglio comunale ha dovuto prendere coscienza della lacuna assumendo l’impegno di affrontare la questione”.
“Questa iniziativa – dice Domenico Rotella, attivista M5S – nasce per permettere anche ai cittadini con difficoltà motoria di seguire i lavori dei nostri rappresentanti, visto che ancora non si è provveduto a rimuovere le barriere architettoniche per accedere in Comune”.
Già in data 28 Aprile il M5S aveva presentato apposita richiesta per effettuare queste riprese e rendere pubblica l’attività dell’amministrazione.
Il M5S di Giardini Naxos, invita il comune a provvedere autonomamente a trasmettere online le sedute consiliari, come già fanno tutti i comuni limitrofi. Nel frattempo gli attivisti locali si offrono di svolgere loro, in maniera del tutto gratuita, questo servizio e restano in attesa di ricevere risposta alla loro richiesta”.
I Cinquestelle ricordano che:
L’autority per la privacy (Garante per la protezione dei dati personali) con nota del 28 maggio 2001 (Newsletter doc. web n. 43495) ha stabilito la liceità di riprendere le sedute dei consigli comunali, in quanto per definizione aperti al pubblico: “Lo svolgimento delle sedute pubbliche di organi come il consiglio comunale può essere documentato anch’esso via Internet. È necessario però informare tutti i presenti della diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici (art. 10 legge n. 675/1996), ed osservare poi una particolare cautela per i dati sensibili (art. 22, comma 1, legge cit.), per i quali si deve rispettare rigorosamente il principio di stretta necessità (art. 8 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135) ed evitare in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute.”
(41)