La questione era nata da una selezione pubblica indetta dall’Asp di Messina nell’ottobre 2011 per il conferimento di un incarico annuale come addetto stampa, al termine della quale tre giornalisti messinesi, che si erano ritenuti ingiustamente penalizzati dalla graduatoria non essendo stati riconosciuti i titoli e le professionalità posseduti, avevano fatto ricorso al Tar chiedendo l’annullamento delle delibere con le quali il commissario straordinario dell’Asp di Messina aveva approvato i verbali della commissione giudicatrice. Il Tar si era dichiarato incompetente per difetto di giurisdizione e aveva rinviato la questione al giudice ordinario. Ora il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo ha accolto il ricorso presentato dai tre giornalisti dichiarando la competenza del Tar a decidere su un ricorso avverso una selezione per addetto stampa dell’Asp di Messina. Il Cga, pertanto, ordina al Tar di pronunciarsi nel merito della questione. Il Cga ha riconosciuto, infatti, che anche le controversie relative alla selezione per l’assunzione di addetti stampa rientrano nelle giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto vere e proprie procedure concorsuali. Il Cga ha sancito la competenza esclusiva del giudice amministrativo in quanto a nulla vale, nell’espletamento delle procedure di selezione per addetto stampa, la pretesa autonomia imprenditoriale delle aziende sanitarie. Tali atti sono vere e proprie procedure concorsuali. La segreteria provinciale dell’associazione siciliana della stampa di Messina esprime soddisfazione per questa sentenza, «che all’epoca aveva contestato la procedura di selezione per palesi anomalie e chiesto la revoca del bando sia al commissario dell’Asp di Messina che all’assessore regionale alla Sanità».
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