Trasporto veloce Stretto di Messina, Corte Giustizia UE: «Va messo a gara»

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il principale organo giudiziario dell’UE, si è espressa sull’assegnazione dell’appalto per il trasporto marittimo veloce sullo Stretto di Messina, ritenendo illegittima la concessione – avvenuta senza gara pubblica nel 2018 – a Bluferries. La motivazione della sentenza del 13 ottobre 2022 è chiara: non si può equiparare, sostengono i giudici di Lussemburgo, il trasporto marittimo a quello ferroviario poiché le procedure di gara sono regolamentate diversamente.

La causa numero C437/21 vedeva Liberty Lines contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana SpA e Bluferries Srl. Tutto partì nel 2015, quando l’allora Ustica Lines si aggiudicò l’appalto del Ministero. Nel 2018, l’appalto è scaduto e il MIT non ha concesso alcuna proroga alla Liberty Lines, affidando il servizio di trasporto sullo Stretto di Messina ai mezzi Bluferries del gruppo RFI. Da qui un lungo iter giudiziario, incominciato nei tribunali amministrativi e finito in sede europea dopo il ricorso della società al Consiglio di Stato, che ha così rinviato la questione alla CGUE.

«Il contratto per la prestazione del servizio di cui trattasi a partire dal 1° ottobre 2018 non è stato oggetto di una gara pubblica» scrivono i giudici della decima sezione della CGUE, M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi. «A questo proposito – proseguono i tre –, occorre rilevare che le norme in materia di appalti pubblici non sono identiche a seconda che si tratti di servizi di trasporto pubblico di passeggeri via mare oppure di servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia».

La chiave interpretativa della sentenza sul trasporto marittimo veloce sullo Stretto di Messina sarebbe il regolamento n. 3577/92. «L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 3577/92 stabilisce – conclude la Corte UE – che uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria nei confronti di tutti gli armatori dell’Unione e, al contrario del regolamento n. 1370/2007, non prevede alcuna possibilità di affidamento diretto. Pertanto, dato che gli Stati membri possono applicare il regolamento n. 1370/2007 al trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile soltanto lasciando impregiudicate le disposizioni del regolamento n. 3577/92, i contratti di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile non possono essere conclusi senza che sia previamente esperita una procedura di gara, in conformità a quanto previsto da quest’ultimo regolamento. Ne consegue che non si può ammettere che una misura nazionale proceda ad una riqualificazione di taluni servizi la quale non tenga conto della natura reale di questi ultimi e che porti a sottrarli all’applicazione delle norme ad essi applicabili».

A questo link la sentenza completa.

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