Cronica carenza dell’organico della Polizia Municipale: il Csa chiede il reintegro dell’orario al personale contrattista impegnato nel Corpo di Polizia Municipale, nella delicata e importante qualifica di Agente di Polizia Municipale e di Pubblica Sicurezza. Per evidenziare le gravi criticità in cui versa il Corpo di Polizia Municipale, l’organozzazione scrive al neo Sindaco Renato Accorinti sottolineando la priorità della sistemazione delle problematiche interne.
La richiesta di reintegro riguarda appunto il personale transitato sin dal 2010 nel Corpo di Polizia Municipale attraverso atto d’interpello per Mobilità interna, corso di formazione professionale, concorso interno con prove selettive, visite mediche, conseguimento Patente di Servizio per condurre auto/moto di servizio, attribuzione della qualifica di agenti di Polizia Municipale e di Pubblica Sicurezza con apposito Decreto Prefettizio e impegnato full-time nella viabilità cittadina con un investimento mensile di circa 50mila euro contrapposto da introiti per quasi 2milioni di euro. «Purtroppo — evidenzia il sindacato — tutto ciò è stato possibile fino al 30 Settembre 2012 a causa delle contestatissime scelte messe in atto dal Commissario Straordinario, Dott. Luigi Croce. Si evidenzia, che da quando il personale contrattista, non effettua più l’orario pieno, il controllo, la sicurezza e la prevenzione sul vastissimo territorio hanno avuto un notevole decremento, non solo in servizi resi ai cittadini ma anche delle entrate derivanti dall’attività sanzionatoria quali proventi delle innumerevoli infrazioni al codice della strada. Per quanto attiene le modalità di finanziamento per il reintegro dell’orario pieno, oltre i fondi ecopass, oggi la questione va vista anche alla luce delle modifiche apportate dalla L. 120/10 e, in particolare, va analizzata la possibilità di far rientrare tale spesa nel concetto di “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni”: la ratio della norma della lettera b) dell’art. 208 citato sarebbe quella di consentire agli enti locali di poter impiegare un quarto (del 50%) della quota dei proventi in esame, in strumenti o attività che incrementino il controllo delle violazioni; la locuzione “anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature” mostra, al contrario, l’intenzione del legislatore di allargare la possibilità di impiego di queste risorse, permettendo spese che non siano esclusivamente connesse all’utilizzo di mezzi strumentali all’attività del servizio di polizia stradale (come automezzi o altri mezzi tecnici che sono esplicitamente richiamati dalla norma), ma anche attraverso altri strumenti non “materiali”, purché perseguano il fine del potenziamento del controllo delle violazioni; tale nuova norma quindi si riferisce ad un potenziamento dell’attività lavorativa svolta nel perseguimento di questo fine, ovvio che l’interpretazione porta a riferirsi alle prestazioni lavorative aggiuntive o che comportano maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria) espressamente finalizzate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni. In senso contrario, si risolverebbe il quesito nel caso di nuove assunzioni perché il legislatore espressamente disciplina la sola fattispecie ammessa delle assunzioni di stagionali a progetto. Sul medesimo presupposto sarebbe ammessa la possibilità di finanziarie, con i proventi in questione, il prolungamento dell’orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell’ente e che prestano la propria attività lavorativa a tempo parziale presso il servizio di Polizia municipale come nel caso specifico dei 48 contrattisti agenti di P.M.».
«Si può sostenere — continua il Csa — che, con questa disposizione, il legislatore abbia voluto riconoscere valore alla maggiore efficienza e al maggior risparmio realizzabile utilizzando il medesimo personale, dotato di professionalità, armi d’ordinanza, patenti di servizio, divise e mezzi tecnici già nella disponibilità degli operatori di p.m e dell’ente, superando la lettura interpretativa precedente che non ravvisava la connessione tra tale spesa e il “miglioramento della circolazione stradale”. Preme evidenziare che le somme necessarie per l’elevazione oraria del personale contrattista in oggetto, non rientrino nella “mannaia dell’art. 9, comma 2 bis, dl 78, convertito dalla legge 122/10, in quanto non ci sarebbe alcun aumento della spesa globale e individuale perché essi già percepivano le somme inerenti l’aumento orario sin dal 2010. In ultimo — conclude —, il personale “contrattista, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Ccnl 14.09.2000, “il consolidamento nell’orario di lavoro…OMISSIS…, del lavoro aggiuntivo o straordinario, svolto in via non meramente occasionale…OMISSIS… previa verifica sull’utilizzo del lavoro aggiuntivo e straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso”,ha diritto al ripristino dell’orario di lavoro ad h 36, infatti, l’Aran, ha con formale parere riconosciuto la giustezza dellerichieste dei lavoratori medesimi. Tale dovuto riconoscimento, potrebbe evitare il contenzioso con il personale».
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