Franco Mondello

Il Consiglio anticipa la giunta e presenta le linee-guida sui beni comunali

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Franco MondelloDopo le polemiche sull’occupazione della Casa del Portuale, bene reclamato da Regione e Comune oggi il consigliere dell’Udc, Franco Mondello, ha presentato l’ordine del giorno che sarà in valutazione nelle prossime sedute d’aula con le “Linee guida per la redazione del regolamento concessione dei beni demaniali, dei beni patrimoniali indisponibili e disponibili del Comune di Messina”

Questo il testo con la firma di 20 consiglieri di centrodestra e centrosinistra

 

 

Ordine del Giorno

Linee guida per la redazione del regolamento concessione dei beni demaniali, dei beni patrimoniali indisponibili e disponibili  del Comune di Messina.

 

Premesso che il Comune di Messina possiede un patrimonio immobiliare distinto tra beni demaniali,  beni Patrimoniali indisponibili  e beni patrimoniali disponibili per un valore complessivo pari ad Euro 520.958.580,00 (esercizio finanziario 2012) con il quale garantisce la propria autonomia finanziaria in ossequio all’art. 119 della Costituzione,   ma in realtà sono di più,  occorre, infatti, considerare le aree previste per opere d’urbanizzazione primaria e secondaria relativa ad interventi di lottizzazione in corso di realizzazione o già ultimati in questi  ultimi anni, che dovranno essere censite ed acquisite al patrimonio una volta collaudate, 560  alloggi ex IACP già trasferiti ex L. 311/2004  e gli ulteriori alloggi statali / regionali  in corso di trasferimento; i cespiti, locali, terreni,donazioni, che non erano mai censiti e che dalle verifiche effettuate ed in virtù dell’art. 58 comma 1 D.L. 112/2008 così come modificato dalla L. 06-08-2008 n. 133.

Considerato l’innovazione normativa capace di mutare profondamente il funzionamento e la trasparenza della pubblica amministrazione ed a fronte di nuove motivazioni circa la necessità di agire con maggiore chiarezza  e immediatezza nei confronti dei cittadini sempre più partecipi ed interessati al dinamismo del Comune.

Che  con il presente atto si evidenziano e s’individuano le linee guida al fine di avviare processi produttivi nel settore patrimoniali e demaniali che mira al continuo miglioramento della qualità dei propri servizi.

Che il redigendo regolamento disciplinerà l’amministrazione e la gestione dei beni immobili e patrimoniali di proprietà del Comune di Messina, nel rispetto dei principi generali contenuti nelle leggi statali, regionali  ed in attuazione dello statuto.

Che le moderne realtà patrimoniali, impongono una moderna gestione immobiliare  che si sviluppa in funzione della perfetta armonia di tutte quelle attività finalizzate da settori e strutture dell’ente locale  per uno sviluppo strategico del patrimonio, quale la programmazione patrimoniale attraverso l’analisi  e la creazione di tutti gli strumenti di ricerca e monitoraggio del patrimonio, verificando il giusto utilizzo delle strutture, analizzare l’eventuale sovra- utilizzo o sotto-utilizzo degli immobili, giudicare l’eventuale redditività percepibile dal cespite o verificare il crescere dei costi manutentivi, sviluppare attività di gestione amministrativa  e tecnica per  ogni finalizzazione immobiliare necessarie per gestire, rinnovare e/o concludere ogni rapporto locatario o concessorio, ed il settore dell’inventariazione dei beni che predispone le specifiche di custodia dei medesimi, individuando con certezza l’insieme dei cespiti e di quali sono direttamente funzionale all’attività dell’Ente  o ciò che invece può essere semplicemente posto in vendita o messo a reddito o dato in concessione.

Che i beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle  Provincie  e dei Comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, poiché non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei  modi stabili dalle leggi che li riguardano.

Considerato che quanto sentenziato dalla Massima Corte che le procedure di concessione di un bene non possono sottrarsi al principio generale, posto nell’art. 3 della legge di contabilità generale dello Stato ( R.D. 18-11-1923 n. 2440) e nell’art. 37 del relativo regolamento  ( R.D. 23-05-1924 n. 827 ), della necessaria indizione di una procedura concorsuale, aperta a tutti gli interessati.

Considerato che la redazione di un apposito regolamento per le concessioni dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile e disponibile diventa lo strumento principe per disciplinare ogni singolo atto e comportamento e ciò che si evidenzia con maggior frequenza nelle sentenze della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato  è la necessità di creare una maggiore trasparenza nella gestione  e nel rilascio delle concessioni.

Per quanto detto

 

Il Regolamento dovrà indicare con chiarezza ogni onere o diritto spettante al concessionario, le procedure per la gestione della concessione ed ogni altro contenuto, il regolamento interviene per disciplinare le concessioni in uso a terzi, pubblici e privati di beni demaniali e patrimoniali indisponibili e disponibili o appartenenti al Comune di Messina o nella disponibilità dell’ente stesso, nel rispetto dei principi d’economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività, e di razionalizzazione delle risorse.

Inoltre il regolamento dovrà contenere che le concessioni in uso a terzi, ancorché Enti Pubblici territoriali e non  dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile, non comporta la cessazione o rinuncia del concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia ( L.R. 01/08/1990 n° 17), d’autotutela, d’esecuzione coattiva  e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale.  

La concessione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dovranno configurarsi come un atto amministrativo potestativo unilaterale, revocabile per esigenze d’interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno.

Per alcuni casi d’immobili particolari (vedi Galleria Vittorio Emanuele) la concessione dovrà essere regolata da specifico provvedimento.

I beni immobili di proprietà del Comune di Messina dovranno essere assegnati ai diversi Centri di responsabilità dei Dipartimenti che in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, costituiscono la dotazione strumentale per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Il Dirigente a cui sarà assegnato in gestione il bene, con un formale atto di consegna, diventa consegnatario dello stesso ai sensi e per gli effetti delle norme di legge del redigendo regolamento e del regolamento di contabilità, al di fuori di un’atto formale d’assegnazione è vietato l’utilizzo e la gestione anche, di fatto, del patrimonio da parte di chiunque.

Ai consegnatari degli immobili degli immobili compete:

a-     Sovrintendere alla custodia e allo stato di conservazione degli stessi;

b-    Richiedere direttamente l’intervento dei competenti uffici tecnici in caso  di riparazione o manutenzione ;

c-     Vigilare sull’uso corretto rispetto alla loro destinazione e alle finalità degli utilizzatori e in particolare al rispetto dei contratti in essere;

d-    Comunicare al Dipartimento Patrimonio ogni variazione e modifica dello stato dei beni immobili ai fini dell’aggiornamento degli inventari, compresa la comunicazione dei collaudi e della certificazione d’ agibilità.

Dovrà  essere costituita dal Consiglio Comunale una Commissione mista Interdipartimentale permanente,  a carattere consultivo, Presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e composta di 15 Consiglieri Comunali, dall’Assessore al Patrimonio e Demanio,  dai Dirigenti Comunali( Segretario Generale, Ragioniere Generale, Dirigente Patrimonio e Demanio, Dirigente area Finanziaria, Comandante Polizia Municipale, Dirigente Avvocatura, Dirigente Politiche territoriali, Dirigente Servizi Sociali, Dirigente Manutenzioni Stabili, Dirigente attività produttive)  e con il Sovrintende Regionale dei beni culturali, Direttore Generale Agenzia del Territorio di Messina, l’Ingegnere Capo del Genio Civile che parteciperanno senza alcun indennizzo, con il compito di formulare proposte di valorizzazione dei singoli immobili tenendo conto della rispondenza attuale e futura alle finalità istituzionali, della loro possibile classificazione come patrimonio disponibile e di una loro diversa destinazione urbanistica, inoltre la commissione dovrà fare una ricognizione del patrimonio immobiliare già occupato da associazioni ed altri e valutare le richieste di concessione o locazioni di beni patrimoniali disponibili, tenendo conto;

a-     dell’iscrizione all’albo comunale delle associazioni;

b-    del livello di radicamento dell’associazione o ente sul territorio, valutato sulla base del periodo di costituzione della stessa e dei rapporti precedenti con il Comune di Messina o altri Enti;

c-     Raggruppamento di diverse associazioni in consorzi;

d-    Possibilità d’utilizzo, da parte dei cittadini, dei beni affidati e loro coinvolgimento.

Al fine di rendere produttiva l’azione patrimoniale, il regolamento dovrà prevedere il divieto per l’Amministrazione di concedere in uso gratuito continuativamente i beni  e che l’utilizzo dei beni in argomento  non potrà in alcun caso confliggere con il perseguimento dell’interesse pubblico primario per cui il bene destinato è classificato ai sensi di legge.

I beni demaniali sono destinati, per la loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Tali beni sono disciplinati dagli art. 822, 823, 824 e 1145 del Codice Civile e dalle speciali norme che li riguardano.

Ciò premesso, l’atto di concessione dovrà prevedere:

  1. L’esatta identificazione del bene ( dati Catastali );
  2. La durata della concessione;
  3. L’ammontare del canone  concessorio;
  4. L’uso per il quale il bene viene concesso;
  5. Le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l’esercizio delle attività cui è destinato;
  6. L’ammontare della cauzione che dovrà versare il concessionario;
  7. La decorrenza.

Si dovrà procedere con procedura di pubblico incanto, salvo i casi di trattativa privata.

Al pubblico incanto dovrà essere data ampia pubblicità alla gara mediante canali ritenuti più idonei ( albo pretorio, sito internet, pubblicazione su giornali, riviste, testate giornalistiche on-line più rappresentative in città, manifesti, gazzetta ufficiale). Appare ovvio come la pubblicità è direttamente collegata all’importanza oggettiva ed economica della concessione.

Inoltre il regolamento dovrà prevedere “ requisiti soggettivi”, “canoni agevolati “ al fine di superare i problemi che caratterizzano la gestione dei beni pubblici e  la necessità di concedere i medesimi in ragione d’opportunità sociali, che in alcuni casi prevalgono sul contenuto schiettamente patrimoniale e reddituale.

Inoltre il  regolamento dovrà contemplare la possibilità che il concessionario con propri mezzi finanziari potrà proporre interventi migliorativi dell’intervento, rimandando alla valutazione insindacabile del Dirigente responsabile del Dipartimento Patrimoniale sentito l’Assessore al ramo, che autorizzerà il concessionario ad eseguire le opere migliorative quantificando finanziariamente l’intervento e valutando la positività dell’opera o dell’intervento svolto, le spese sostenute previa autorizzazione potrà essere calcolata quali canoni di concessione.

Le spese giudicate come migliorative, relative ad interventi non potranno dare diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione.  

Secondo quanto disciplinato dall’articolo 31 della Legge in data 07-12-2000 n. 383 “ disciplina delle associazioni di promozione sociale “ le amministrazione statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzo non onerosa di beni mobili e immobili  delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11-008-1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e d’uguaglianza. ( per attività di volontariato dovranno intendersi quelle prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fine di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, inoltre la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte).

Appare evidente la possibilità di disciplinare ad una concessione a titolo gratuito anche la possibilità di riconoscere una concessione a canone ridotto, tuttavia, rimane in ogni caso necessario il confronto con il contenuto della predetta normativa, ovvero, l’inesistenza di qualsiasi finalità di lucro desumibile dall’attività del concessionario.

Per quanto sopra si può affermare che di norma il canone di concessione corrisponde  a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali cui il Comune di Messina, previa identificazione, attribuisce rilevanza pubblica.

Potranno essere ammesse alle agevolazioni dei canoni ridotti:

  1. Enti pubblici;
  2. Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative d’utilità sociale, Enti promozione sociale e sportivo e culturale e le altre Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell’art. 12 del Codice civile , senza fini di lucro;
  3. Associazioni non riconosciute, di cui art. 36 del Codice Civile che siano dotate di proprio strumento statutario  del quale sia possibile, in modo inequivocabile, desumere l’assenza totale di finalità di lucrative;
  4. Enti no profit, facendo riferimento al decreto legislativo 460/1997 e al TUIR ( dpr 917/1986 o Enti od organismi non ricompresi nei punti precedenti  la cui attività assume le caratteristiche d’interesse Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale o sociale.

Le agevolazioni che possono essere previste dal regolamento, non devono trovare applicazioni per Enti o Associazioni con fini d’interesse proprio, inoltre non devono essere applicate a partiti politici, organizzazioni sindacali o a gruppi di culto confessionale e non.

I soggetti di cui all’elenco sopra citato,  e per essere ammessi alle agevolazioni di canoni ridotti, dovranno in ogni caso svolgere un’attività rientrante nelle seguenti tipologie:

– attività d’assistenza sociale e socio sanitaria  ( pubbliche assistenze, volontariato, onlus ecc);

– attività di tutela dell’ambiente e delle specie animali ( wwf, legambiente, Agesci, ecc)

– attività di protezione civile;

– attività d’educazione;

– attività sportiva;

– attività di promozione delle tradizioni popolare;

– attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani ( Caritas, Comunità di S. Egidio, Comunità Padre Annibale di Francia, Comunità San Francescana, ecc.

– attività culturali o scientifiche.

Per quanto attiene la disciplina dei beni patrimoniali disponibili, sono quelli non compresi nella categoria dei beni soggetti al regime di demanio pubblico od in quella dei beni indisponibili e non sono pertanto distinti ai fini istituzionali del Comune di Messina:

Tali beni possono quindi essere concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato e anche alienati, in base alle procedure previste dal vigente regolamento d’alienazione.

La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili dovrà essere compiuta secondo quanto disposto dal Codice Civile e dalle altre leggi speciali che regolano la materia.

L’Amministrazione Comunale preso atto delle proposte della commissione Tecnico Permanente predisporrà ogni anno un “ Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni” ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 della Legge 113/2008, al fine di poter programmare l’utilizzazione e la gestione di tali beni secondo i principi generali dettati dall’art. 119 della Costituzione,  che il Comune possiede un proprio patrimonio con il quale garantisce la propria autonomia finanziaria.

Annualmente il Dipartimento URP e Patrimonio e Demanio dovranno pubblicare il bollettino sullo stato delle alienazioni, concessioni e locazioni del patrimonio immobiliare  e sui canoni di conduzione dei beni immobiliari di proprietà del Comune di Messina. 

Per le concessione temporanee e occasionali di spazi e aree pubbliche si dovranno fare riferimento al vigente regolamento Cosap.

Inoltre rimangono esclusi dal presente ordine del giorno le linee guida;

  1. dei beni immobili facenti parte del patrimonio abitativo di Edilizia Residenziale pubblica ai sensi dell’art. 1 della Legge 560/1993;
  2. le aree di proprietà comunale concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35 della legge 865/1971 ( ex 167), per l’edificazione di fabbricati d’edilizia economica e popolare;
  3. ogni altro immobile il cui utilizzo o la cui cessione risulta disciplinata  da leggi speciali.

Nel suddetto ordine del giorno sono esposti le linee guida per la redazione del regolamento per la concessione dei beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili e disponibili, sia la dottrina, sia in sede politica è stata più volte prospettata l’esigenza di sottoporre i beni del Comune di Messina ad una radicale revisione, sia per quanto concerne la regolamentazione, sia per quanto concerne la loro utilizzazione .

A tali principi s’ispira l’ordine del giorno e in tale prospettiva è affermato il principio che i beni pubblici devono essere usufruiti per fini d’interesse pubblico e d’utilità sociale.

Pertanto s’invita l’Amministrazione a voler redigere un regolamento, che disciplini la materia dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e disponibili ispirandosi ed adeguandosi alle linee guida del presente atto.

Messina 11-09-2013

FIRMATO

1)MONDELLO FRANCESCO ( UDC)

2) RIZZO MARIO ( UDC)

3) BARRILE EMILIA ( PD)

4) DAVID PAOLO (PD)

5) ZUCCARELLO DANIELE ( PROGRESSISTI DEMOCRATICI )

6)CRIFO’ GIOVANNA (PDL)

7) VACCARINO BENEDETTO ( PD)

8) SINDONI DONATELLA  ( PD)

9) AMATA ELVIRA    ( DR)

10) SCUDERI NORA ( MEGAFONO)

11 ) AMADEO PIO ( MEGAFONO)

12) PERRONI MARIELLA ( UDC)

13) GIOVENI LIBERO ( UDC)

14) SANTALCO GIUSEPPE ( FELICE X MESSINA )

15) PAGANO FRANCESCO

16) CRISAFI NICOLA ( PDL)

17) ADAMO PIERO ( SIAMO MESSINA)

18) FARANDA DANIELA ( PDL)

19) CANTALI  CARLO

20) RUSSO ANTONIA         

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