A.M.P.E. ASSOCIAZIONE MESSINESE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA
PER LA PROVINCIA DI MESSINA
La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite il seguente indirizzo e-mail: confediliziamessina@gmail.com. Tel./Fax: 090.770835 – 370.1318598
VIDEOSORVEGLIANZA E MAGGIORANZA
La riforma dell’istituto condominiale ha previsto una specifica maggioranza per l’approvazione di delibere riguardanti l’istallazione, sulle parti condominiali, di impianti di videosorveglianza. Di quale maggioranza si tratta?
Ai sensi del nuovo art. 1122-ter c.c. “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136” c.c.. Ciò significa – alla luce delle modiche recate dalla legge di riforma anche a quest’ultima disposizione – con un quorum deliberativo costituito, tanto in prima quanto in seconda convocazione, dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno la metà del valore dell’edificio, e con un quorum costitutivo formato, invece, da tanti condòmini che rappresentino i prima convocazione, la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio; in seconda convocazione, un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del valore dell’edificio.
FIDEIUSSIONE E CEDOLARE SECCA
In caso di contratto di locazione per il quale il conduttore abbia fornito una fideiussione bancaria a garanzia delle obbligazioni nascenti dal rapporto, l’opzione per la cedolare secca assorbe anche l’obbligo di versare, con riferimento a tale garanzia, l’imposta di registro?
Sì. Lo prevede espressamente l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 14.3.’11 (“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”), come da ultimo modificato dal d.l. n. 16 del 2.3.’12 (convertito in l. n. 44 del 26.4.’12), secondo cui “sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo”, assoggettati alla cedolare secca, “alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo”.
Rispondiamo al sig. P.R. Quesito: Si chiede se – in caso di compravendita di un appartamento in condominio – sia stato eliminato l’obbligo a carico del venditore (introdotto dalla legge di riforma n. 220/’12) di fornire all’amministratore copia conforme dell’atto in questione.
Parere
Nulla è mutato in relazione alla questione prospettata. Va peraltro precisato che più correttamente si dovrebbe parlare di “onere” a carico del venditore: egli, infatti, è tenuto a trasmettere all’amministratore copia autentica dell’atto di vendita se non vuole che si verifichi la conseguenza a lui sfavorevole di rimanere solidamente obbligato con l’acquirente per i contributi successivi alla vendita.
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