Affitto di immobile in condominio: chi paga gli oneri condominiali?

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Affitto di immobile in condominio: chi paga gli oneri condominiali?

Quando si parla dell’obbligo di pagamento delle spese condominiali, capita spesso di imbattersi in contrasti tra locatore e conduttore.

Secondo la regola generale, è tenuto a pagare gli oneri condominiali esclusivamente il proprietario dell’appartamento e non il conduttore.

Tuttavia, nulla vieta che le parti inseriscano nel contratto di locazione un’apposita clausola che ponga in capo al conduttore l’obbligo di corrispondere le spese condominiali.

Occorre chiarire, però, che qualsiasi pattuizione contrattuale non è opponibile al Condominio.

L’amministratore, infatti, è privo di un’azione diretta contro il conduttore. Pertanto, di fronte ad una morosità, egli potrà e dovrà agire solo nei confronti del proprietario dell’immobile locato, mentre sarà quest’ultimo a potersi rivalere sul conduttore, secondo quanto previsto nel contratto di locazione.

Ma come fare, nei rapporti interni, a ripartire in modo equo e razionale gli oneri tra locatore e conduttore?

La questione per molto tempo è stata trascurata, dando vita a forti contrasti che spesso hanno invaso le aule dei Tribunali.

Solo in seguito al confronto intrapreso da Confedilizia con le sigle sindacali maggiormente rappresentative degli inquilini, è stato possibile elaborare una tabella di ripartizione delle spese tra proprietario ed inquilino, consultabile sul sito www.confedilizia.it, che si sta rivelando utilissima anche al fine di prevenire possibili conflittualità tra le parti contrattuali.

Il criterio di ripartizione si basa, in linea di massima, sulla differenziazione tra oneri di amministrazione straordinaria, posti a carico del proprietario, e spese di ordinaria amministrazione, che competono all’inquilino, in quanto diretto fruitore dell’immobile locato e dei servizi comuni.

Così, per esempio, saranno a carico dell’inquilino le spese di pulizia, di riparazione e manutenzione ordinaria dell’ascensore e degli impianti, i consumi legati ai servizi elettrico ed idrico, mentre resteranno a carico del proprietario le opere di installazione e di manutenzione straordinaria degli impianti ed ascensori.

Quanto, poi, alle spese di amministrazione, la tabella prevede che i costi di assicurazione dello stabile condominiale ed il pagamento del compenso all’amministratore, siano posti in capo al locatore ed al conduttore nella misura del 50% ciascuno.

 

Confedilizia Messina

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