Mario Scarlata responsabile del settore igiene ambientale per la provincia di Messina della FIADEL, Organizzazione Sindacale che è parte stipulante del relativo C.C.N.L., titolata ai sensi dell’art. 1 dello stesso C.C.N.L., a seguito di un incontro congiunto tra i responsabili della R.S.A. di A.T.O. ME3 e di Messinambiente rispettivamente l’Ing. Benedetto Alberti ed il Geom. Roberto Calandra, ha scritto una nota in cui intende sottoporre a tutte le parti, a qualunque titolo, interessate ed impegnate responsabilmente al rispetto della Legge riguardante la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, le successive problematiche inerenti le evidenti inadempienze fin qui perpetrate al fine di una immediata risoluzione per evitare l’ennesima emergenza rifiuti con i gravi conseguenti risvolti occupazionali.
Questa la nota:
“Con la presente s’intendono chiarire, in maniera succintamente chiara, le problematiche legate all’attuazione del ciclo integrato dei rifiuti, evidenziando soprattutto quelle che, di qui a qualche settimana, possono far sprofondare il sistema di gestione dei rifiuti, in Città e in tutta la Regione Siciliana, nell’ennesima emergenza (e chissà quanto durerà!!) con gravissime ripercussioni su tutta la cittadinanza.
La Legge di riferimento in Sicilia riguardante il ciclo integrato dei rifiuti è la L.R. n. 9 del 08/04/2010, così come modificata, in minima parte, dalla L.R. n. 26 del 09/05/2012 (finanziaria) ed in ultimo dalla L.R. n. 3 del 09/01/2013;
All’interno di ciascun Ambito Territoriale di riferimento (la cui delimitazione è stata individuata dal competente Dipartimento Rifiuti con Piano del 03/07/2012, approvato con D.P.Reg. n. 531 del 04/07/2012), in virtù degli artt. 200, 202 e 203 del D. Lg.vo 152/2006 (testo unico) e dell’art. 5 della L.R. n. 9/2010, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un preliminare e necessario Piano d’Ambito, da una Società per Azioni per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti, denominata con l’acronimo S.R.R., unico soggetto giuridico deputato (per Legge) alla gestione, in via esclusiva, del ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito territoriale di proprio riferimento.
La costituzione delle Società S.R.R., tra i Comuni Soci ed all’interno di ogni singolo Ambito individuato, è obbligatoria per come statuito dall’art. 6 della L.R. 9/2010, in ottemperanza al D. Lg.vo 152/2006, e s.m.i. ; per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2010 è previsto l’intervento sostitutivo Regionale di cui all’art. 14 della stessa L.R. 9/2010 e s.m.i. .
Le competenze attribuite alle S.R.R. sono quelle di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D. Lg.vo 152/2006 ed agli artt. 8, 15 e 16 della L.R. 9/2010; inoltre la S.R.R. è specificatamente deputata alla adozione del propedeutico e necessario Piano d’Ambito, di cui all’art. 10 della L.R. 9/2010, conforme al Piano Regionale Integrato dei Rifiuti di specifica competenza della Regione Siciliana.
Tali importanti ed imprescindibili concetti sono statuiti fin dalla emanazione della L.R. 9/2010 (nella piena osservanza degli artt. 200, 202 e 203 del D. Lg.vo 152/2006) e chiariti ulteriormente, a seguito della L.R. n. 26/2012, con circolare Assessoriale n. 1 del 16/05/2012 e successiva n. 1 del 01/02/2013 a seguito dell’emanazione della L.R. 3/2013 di modifica ed integrazione.
Con la L.R. n. 3/2013, in osservanza del comma 28 dell’art. 14 del D.L. 78/2010, e s.m.i., con le modalità di cui al D. Lg.vo 267/2000, i Comuni, in forma singola o associata, possono costituirsi in A.R.O. (Ambiti di Raccolta Ottimali) che non sono altro che sub-ambiti della S.R.R.; all’interno di ogni singolo A.R.O. i Comuni esercitano la propria competenza solo per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, e non per il servizio integrato dei rifiuti (cioè compresi gestione impianti di trattamento e/o smaltimento, etc.) di specifica ed esclusiva competenza delle S.R.R., come previsto dalla Legge.
L’operatività delle A.R.O. è subordinata alla redazione di uno specifico e completo Piano d’Intervento, comprensivo di dettagliato Piano Economico, perfettamente rispondente alle previsioni del propedeutico e necessario Piano d’Ambito, che deve essere preventivamente redatto dalle S.R.R. e, conseguentemente, approvato dal competente Dipartimento Regionale Rifiuti.
L’operatività delle S.R.R. è subordinata, oltre che dalla loro costituzione, all’adozione del Piano D’Ambito di riferimento ed all’approvazione, con Decreto Assessoriale, della proposta di relativa Pianta Organica.
Ad oggi risultano costituite la quasi totalità delle S.R.R., mentre le due S.R.R. di competenza della Provincia di Messina (S.R.R. Messina Provincia e S.R.R. Area Metropolitana) non risultano ancora costituite.
TERMINI E SCADENZE
Con l’entrata in vigore della L.R. n. 9/2010, ed ai sensi dell’abrogato art. 201 del D. Lg.vo 152/2006 e del comma 1° dell’art. 19, le A.T.O. esistenti sono state poste in liquidazione con cessazione al 30/09/2012.
Contemporaneamente i contratti di gestione in essere (nel nostro caso Messinambiente) dovevano scadere improrogabilmente entro 1 anno dall’entrata in vigore della L.R. n. 9/2010 (cioè entro maggio 2011) ai sensi del comma 12 dell’art. 19; tale termine è stato prorogato, senza ulteriore possibile proroga, al 30/09/2013 ai sensi del superiore comma così come modificato dalla L.R. n. 3/2013 (per effetto della disposizione n. 250 del 31/12/2012 ex O.P.C.M. 3887).
Per quanto riguarda la costituzione e l’avvio operativo delle S.R.R., l’art. 7 della L.R. n. 9/2010 prevedeva:
– Adozione, da parte del competente Assessorato per l’Energia, dello schema tipo di atto costitutivo e statuto delle S.R.R.; l’adozione è avvenuta tramite Decreto Assessoriale n. 325 del 22/03/2011 (comma 1, art. 7);
– I relativi schemi sono stati trasmessi alle Provincie Regionali ed a tutti i Comuni con nota prot. n. 13345 del 23/03/2011;
– Entro i successivi 60 gg. (cioè entro il 22/05/2011) gli Enti Locali dovevano essere convocati dalla competente Provincia Regionale per l’assemblea d’insediamento e per l’approvazione della convenzione e dello statuto (comma 2, art. 7);
– Entro 45 gg. (cioè entro il 06/07/2011) dall’approvazione degli atti di cui sopra, la S.R.R. doveva nominare i propri organi (comma 3, art. 7);
– A questo punto entro 60 gg. dalla pubblicazione del Piano Regionale dei Rifiuti, avvenuta il 31/07/2012, (cioè entro il 29/09/2012) le S.R.R. dovevano adottare il Piano d’Ambito e la relativa Pianta Organica;;
– Tutti i superiori termini, con l’emanazione della L.R. n. 3/2013, sono stati traslati al 30/09/2013.
Tutto questo, negli ambiti della Provincia di Messina, non è mai stato posto in essere nonostante l’Assessorato competente ha emanato apposita Direttiva n. 1 del 01/02/2013, che scandisce dettagliatamente i termini per il rispetto della L.R. 3/2013.
CONCLUSIONI
Dov’è finito l’intervento sostitutivo della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 14 della L.r. 9/2010 ?
Perché non sono stati adottati i necessari provvedimenti Regionali a seguito dell’emanazione della Direttiva Assessoriale n. 1 del 01/02/2013 ?
Perché ancora ad oggi alcuni Presidenti delle Provincie e Sindaci dei Comuni non hanno ottemperato all’obbligo di Legge di costituzione delle S.R.R. ?
E’ del tutto palese ed evidente che il mancato rispetto dei termini di Legge produrrà non solo gravissime inefficienze nel sistema di raccolta ma anche gravi danni erariali a carico esclusivamente dei Presidenti delle Provincie e dei Sindaci dei Comuni degli Ambiti inadempienti, per effetto dell’inevitabile impennata dei costi del servizio, a quel punto senza alcun controllo, causata dalla voluta gestione emergenziale del ciclo dei rifiuti, peggiorando ancor più la disastrata situazione economica dei Comuni; poi non si potrà più dare la colpa alle A.T.O.!!!
A questa problematica si aggiunge l’emergenza occupazionale che scoppierà, sicuramente, a partire dal 1° ottobre 2013 per effetto del mancato rispetto di quanto già asseverato con la firma dell’Accordo Quadro del 06/08/2013 riguardante l’obbligo di trasferimento alle S.R.R. di tutto il personale impegnato nella gestione dei rifiuti, ivi compreso il personale dei gestori (nel nostro caso Messinambiente).
Infatti, per effetto di quanto già espresso in premessa, tutte le gestioni (A.T.O. e gestori) esistenti dovranno cessare improrogabilmente entro il 30 settembre 2013.
A ciò si aggiunge anche il grave problema dell’impiantistica sia di smaltimento (discarica) che di trattamento (raccolta differenziata); senza S.R.R. tutto finirà in discarica per mancato avvio alla differenziata, con inevitabili maggiori costi a causa del considerevole aumento della eco-tassa per mancato raggiungimento dei parametri di raccolta differenziata oltre ai maggiori (e di gran lunga!!) costi di raccolta e smaltimento!!.
A partire dal 1° ottobre chi effettuerà e/o potrà effettuare il servizio?? chi trasporterà i rifiuti in discarica ?? Che fine faranno i dipendenti A.T.O. e Messinambiente (in tutto circa 600, oltre rispettive famiglie, solo nel Comune di Messina) ??
Sembra che le Amministrazioni Provinciale e Comunale stiano sottovalutando la gravità delle suddette problematiche, fatto che ci porterà, inevitabilmente e di qui a qualche giorno, all’ennesima emergenza rifiuti, questa volta in maniera molto più grave per effetto non solo dei conseguenti nocumenti igienico – sanitari alla pubblica incolumità ma soprattutto per l’incontrollato consequenziale aggravio dei relativi costi, oltre al verificarsi dell’ennesima emergenza occupazionale a Messina.
A questo punto è improcrastinabile conoscere quali siano le soluzioni finalizzate all’immediata risoluzione delle problematiche evidenziate che gli Enti Locali preposti intendono adottare.
Appare evidente che questa Organizzazione Sindacale, attese le scaturenti gravi ripercussioni, è determinata nel perseguire l’accertamento delle specifiche responsabilità che saranno oggetto di apposite segnalazioni e denunzie agli organi preposti – LE LEGGI VANNO RISPETTATE NEL PIENO RISPETTO DELL’AMBIENTE E DEL DIRITTO AL LAVORO”.
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