Tutte le multe per chi non rispetta le misure anti-covid: il prontuario della Guardia di Finanza

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Vi è sfuggito un dettaglio sul nuovo DPCM? Avete dimenticato la mascherina ma la cosa non vi preoccupa? Male! Anzi, malissimo! Per chi non rispetta le misure anti-covid ci sono, infatti, 22 possibili multe che vanno dai 280 ai 560 euro e per alcune si rischia anche l’arresto.

Non temete però, perché è arrivato il prontuario violazioni Emergenza Covid 19, stilato dalla Guardia di Finanza, al comando del generale Giuseppe Zafarana. Il prontuario è lungo 6 pagine e contiene tutto quello che c’è da sapere per evitare di finire nei guai.

Il prontuario della Guardia di Finanza suddivide le sanzioni per:

  • persone fisiche 
  • attività commerciali
  • ingresso nel territorio nazionale

Le 22 multe per chi non rispetta le misure anti-covid

Per le persone fisiche, che non rispettano le misure anti-covid, sono previste 12 sanzioni. Dalla mancata mascherina all’assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La multa in misura ridotta è di 280 euro ma in caso di recidiva raddoppia a 560 euro.

Per gli esercizi commerciali le sanzioni possibili sono 5 e riguardano, per esempio, il mancato rispetto dell’ingresso dilazionato. Per le attività commerciali, che non rispettano le misure anti-covid, oltre alle multe può scattare, come sanzione accessoria, la chiusura provvisoria dell’esercizio fino a 5 giorni.

Infine, il prontuario fa riferimento agli ingressi nazionali. Anche qui sono 5 le possibili multe per chi – per esempio – arriva in Italia dagli Stati elencati dal DPCM e non si sottopone alla vigilanza sanitaria e all’isolamento fiduciario, come previsto. Qui il rischio è l’arresto fino a sei mesi con le relative conseguenze penali.

Le multe per le persone fisiche del prontuario stilato dalla Guardia di Finanza

  1. Inottemperanza al divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  2. Inottemperanza all’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché all’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per casistiche di luogo e di fatto, sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. (Restano esclusi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e chi che per interagire con loro versi nella stessa incompatibilità).
  3. Inottemperanza all’obbligo del distanziamento sociale minimo di un metro.
  4. Inottemperanza all’obbligo di permanenza domiciliare per soggetti con infezione respiratoria associata a temperatura corporea maggiore di 37.5°. (Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del C.P. o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265). Qui le sanzioni accessorie sono penali.
  5. Inottemperanza all’obbligo, nello svolgimento di attività sportiva all’aperto, della misura del distanziamento sociale minimo di due metri o, per attività motoria e/o ogni altra attività, di un metro.
  6. Inottemperanza al divieto di svolgimento di eventi e competizioni di base non agonistici, riguardanti gli sport di contatto individuali e di squadra diversi da quelli riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.
  7. Inottemperanza all’obbligo, durante l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento.
  8. Inottemperanza al divieto di svolgere manifestazioni pubbliche non in forma statica.
  9. Inottemperanza al divieto di svolgere feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, nonché sagre e fiere di comunità. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  10. Inottemperanza al divieto di svolgere attività convegnistiche e congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
  11. Inottemperanza all’obbligo, per i luoghi di culto, di attuare le misure di cui agli appositi protocolli e/o linee guida nella gestione dell’accesso agli stessi.
  12. Inottemperanza al divieto di consumare sul posto o nelle immediate adiacenze dell’esercizio di ristorazione dalle ore 18,00 e fino alle ore 24,00 il prodotto o bevanda alimentare comprato per asporto.

Le multe per le attività commerciali che non rispettano le misure anti-covid

  1. Inottemperanza all’obbligo, per le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, di svolgimento dell’attività dalle ore 08,00 alle ore 21,00.
  2. Inottemperanza all’obbligo, per le attività commerciali al dettaglio di svolgersi a condizione dell’assicurazione che, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, gli ingressi avvengano in modo dilazionato e venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida (vgs. allegati al D.P.C.M.) idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
  3. Inottemperanza all’obbligo di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 05,00 alle ore 24,00 con consumo al tavolo, fino ad un massimo di 6 persone per tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto fino alle ore 24,00.
  4. Inottemperanza al divieto di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) oltre le ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto fino alle ore 24,00.
  5. Inottemperanza all’obbligo di sospensione di attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Le multe per chi non rispetta le misure anti-covid all’ingresso in territorio nazionale

  1. Inottemperanza al divieto di spostamento da e per gli Stati di cui all’elenco E dell’allegato 20*, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F (vgs. allegati al D.P.C.M.), salvo che ricorrano comprovati motivi di cui all’articolo 5 comma 1.
  2. Inottemperanza al divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 (vgs. allegati al D.P.C.M.) nei 14 giorni antecedenti, salvo i casi espressamente indicati.
  3. Inottemperanza agli obblighi dichiarativi in ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E e F dell’allegato 20 (vgs. allegati al D.P.C.M.).
  4. Inottemperanza all’obbligo, avendo soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E, F di cui all’allegato 20 (vgs. allegati al D.P.C.M.), di comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
  5. Inottemperanza all’obbligo, avendo soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia in Stati o territori di cui agli elenchi D, E, F di cui all’allegato 20 (vgs. allegati al D.P.C.M.), di sottoporsi a vigilanza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione indicata nella dichiarazione resa all’ingresso nel territorio nazionale.

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