A.M.P.E. ASSOCIAZIONE MESSINESE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA
PER LA PROVINCIA DI MESSINA
La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite il seguente indirizzo e-mail: confediliziamessina@gmail.com. Tel./Fax: 090.770835 – 370.1318598
Rispondiamo al sig. G.C. – Quesito:
Quesito
Si domanda quali siano, in condominio, i criteri di ripartizione di alcune spese e precisamente di quelle relative a: impianto citofonico/videocitofonico con esclusione dell’apparecchio, antenna satellitare e impianto wireless.
Parere
Salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento condominiale contrattuale, le spese relative agli impianti anzidetti deve ritenersi possano essere ripartite in parti uguali.
Rispondiamo al sig. F.T. – Quesito:
Quesito
Si domanda chi debba provvedere al ripristino del cielino del poggiolo di un appartamento del secondo piano (balcone aggettante), che è caduto sul sottostante terrazzo di un appartamento del primo piano.
Parere
Secondo la giurisprudenza ormai univoca e consolidata dalla Cassazione se, come si evince dalla espositiva del quesito, trattasi di balconi aggettanti (sporgenti) e non rientranti, la manutenzione del cielino o sottobalcone nonché il risarcimento del danno che eventualmente derivi dal crollo o dalla caduta di parti di tale manufatto gravano per intero sul proprietario del balcone superiore.
Il condominio è del tutto estraneo alla fattispecie, sotto ogni profilo.
Rispondiamo alla sig.ra C.S. – Quesito:
Nel 2007, alla nascita del condominio, venne dato incarico ad un tecnico di redigere i millesimi condominiali, che poi vennero approvati dall’assemblea. Successivamente ci si accorse che nell’elaborazione dei millesimi era stato commesso un errore e si chiese al tecnico di correggerlo e rivedere i millesimi. Questi vi provvide ed i millesimi così ricalcolati vennero approvati nel 2009.
Adesso alcuni condòmini contestano anche questi millesimi e vorrebbero che il tecnico li rivedesse ancora, perché viziati da un altro suo errore.
Considerando che molto probabilmente l’errore c’è, si chiede se siano giuste le pretese dei condòmini e se il tecnico sia tenuto, dopo tutto questo tempo, a rivedere il suo elaborato e a correggere il suo errore.
Parere
E’ necessario chiarire di che errore si tratti: non basta infatti che sia stato seguito un criterio diverso da quello che sarebbe stato seguito da altri tecnici, ma deve trattarsi di un errore che abbia inficiato la determinazione dei valori, alterando di oltre un quinto il valore proporzionale anche di una sola unità immobiliare (art. 69 disp. att. al cod. civ.).
In tal caso è sempre possibile la revisione con delibera adottata con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 del codice civile ed è chiaro che se ci fosse stato un errore da parte del tecnico nel senso sopra specificato, quest’ultimo sarebbe tenuto a porvi rimedio.
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