Adesso è ufficiale: il TAR di Catania ha rigettato i ricorsi presentati nei mesi scorsi contro l’attribuzione del premio di maggioranza alle scorse elezioni amministrative, a Messina, e contro la ripartizione dei seggi, a seguito dell’ingresso in Consiglio Comunale del “secondo classificato”, Maurizio Croce. Nessun cambiamento quindi in Aula, l’ex consigliere Alessandro Russo, tra i promotori di uno dei procedimenti, non rientrerà a Palazzo Zanca. Vediamo i testi delle sentenze.
A comunicarlo sono, da un lato, l’avvocato e consigliere comunale Giuseppe Trischitta, dall’altro Alessandro Russo.
Il premio di maggioranza
La decisione del TAR di Catania è stata presa in merito ai ricorsi presentati a seguito dei risultati delle elezioni amministrative che hanno visto la vittoria di Federico Basile come sindaco di Messina, con l’attribuzione del premio di maggioranza. Già all’indomani del risultato definitivo sulle preferenze e quindi sulla composizione del Consiglio Comunale (arrivato, ricorderemo, con un certo ritardo), le polemiche al riguardo erano state tante. Al centro, la decisione di attribuire al sindaco neo-eletto il premio di maggioranza, con cui ha portato in Aula 20 consiglieri comunali su 32.
La vicenda è finita al TAR di Catania con due ricorsi presentati da Mariapaola Campisi e da Giovanna Schirò. A difendere i consiglieri entrati in Consiglio con il premio di maggioranza – Cipolla, D’Arrigo, Rotondo, Mortelliti , Villari e lo stesso Trischitta – sono stati gli avvocati Giuseppe Trischitta e Sabrina Donato. Con le sentenze n. 02879/2022 e n. 02885/2022, depositate ieri, 10 novembre, sono state accolte le tesi della difesa.
«Con le sentenze n. 02879/2022 e n. 02885/2022 depositate in data odierna (ieri, ndr) – spiegano gli avvocati Trischitta e Donati –, (il Tar) ha accolto le loro tesi difensive in merito all’applicazione, secondo quanto previsto dal sistema elettorale siciliano, del principio “che i voti espressi in favore delle liste che non hanno superato la predetta percentuale (5%) non vanno presi in considerazione ai fini dell’individuazione della base di calcolo dei voti (denominatore) sulla quale va verificata la percentuale del 40% (numeratore)” in quanto “risulterebbe incoerente, anche a livello sistematico, escludere dall’assegnazione dei seggi e dal calcolo del quoziente elettorale i voti riportati dalle liste che non hanno superato lo sbarramento, per poi valorizzarli ai fini della determinazione della soglia del 40% dei voti nella fase del procedimento diretta all’attribuzione del premio di maggioranza di cui comma 6° dell’art. 4 cit. anche in considerazione della circostanza che la sterilizzazione dei voti ottenuti dalle liste “sotto soglia” si verifica in una fase preliminare all’attribuzione del premio di maggioranza”».
Le due sentenze sono disponibili a questo e a questo link.
Ripartizione dei seggi, Russo: «La vigente legge elettorale dice tutto e il suo contrario»
Per quel che riguarda, invece, la seconda questione. Gli avvocati che hanno seguito il ricorso dell’ex consigliere comunale Alessandro Russo contestavano la decisione, una volta attribuito il seggio al secondo classificato, il candidato sindaco del centrodestra, Maurizio Croce, di togliere tale seggio al centrosinistra e non al centrodestra. Anche questo ricorso è stato rigettato dal TAR di Catania. A comunicarlo è il diretto interessato, Alessandro Russo.
«Il TAR di Catania – scrive sui social l’esponente del Pd messinese – non ha accolto il ricorso elettorale che ho presentato nello scorso mese di agosto. Ringrazio di vero cuore Antonio Saitta e Armando Hyerace che in questi mesi mi hanno splendidamente seguito, consigliato e rappresentato dinanzi al TAR. Hanno presentato un ricorso estremamente raffinato e accurato che purtroppo non ha superato il vaglio dei giudici amministrativi. Non è peregrino ricordare come io ritenga ancora oggi che la nostra linea sia totalmente valida e meritevole di ulteriori battaglie da portare avanti in sede politica e che attengono alla illogica, distorta e biasimevole legge elettorale siciliana, frutto di equilibri politico-elettorali di convenienza del momento e che rendono la Sicilia l’unica regione italiana a non avere un procedimento elettorale chiaro, lineare e trasparente che subito dopo il voto consegni un risultato definitivo e inattaccabile. Tutt’altro. La vigente legge elettorale dice tutto e il suo contrario. Fa sì che a seguito di un semplice confronto col sistema elettorale previsto per il resto d’Italia dal TUEL, in Sicilia si possa verificare come da noi accada esattamente il contrario di quanto invece succede nel resto del Paese. E infine, fa sì che ogni elezione sia decisa di fatto non dal popolo sovrano ma di volta in volta dalle più o meno elastiche interpretazioni spesso manipolatorie dei seggi centrali elettorali o, ancora, dai TAR o ancora più spesso dal CGA».
«Nel mio caso – aggiunge – è evidente la illogicità tutta e sola siciliana del calcolo della c.d. “prededuzione” del seggio del candidato sindaco migliore perdente. Sottraendo a monte questo seggio, si determina una ripartizione dei seggi residui che di fatto accresce abnormemente la rappresentanza della prima coalizione perdente, assegnandosi un seggio in più ad essa che però a monte sarebbe già stata “premiata” con il seggio attribuito al candidato sindaco migliore perdente. È in gioco, evidentemente, un problema di sovrarappresentazione della prima coalizione perdente a danno dell’altra, seconda o anche terza, coalizione anch’essa perdente: con un evidente rischio di collisione con i principi costituzionali di rappresentatività democratica in caso di contesto elettorale tripolare o multipolare (come è stato Messina nel 2018 e nel 2022 e come sempre più ormai da anni si verifica in Italia)».
Si chiude, quindi, almeno sembrerebbe, la questione. La ripartizione dei seggi in Consiglio Comunale a Messina rimane immutata.
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