A.M.P.E. ASSOCIAZIONE MESSINESE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA
PER LA PROVINCIA DI MESSINA
La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite il seguente indirizzo e-mail: confediliziamessina@gmail.com. Tel./Fax: 090.770835 – 370.1318598
Rispondiamo al sig. R.C. – Quesito:
In un condominio un inquilino ha lasciato l’appartamento a lui locato a metà dell’anno scorso. Ora, a seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo, è risultato un credito a favore dell’unità immobiliare in questione.
L’ex inquilino – che versava le rate condominiali direttamente sul conto corrente del condominio – chiede che il rimborso venga effettuato direttamente a lui.
L’amministratore domanda come si debba regolare.
Parere
Si premette che la prassi seguita dall’amministratore appare anomala, in quanto quest’ultimo ha intrattenuto rapporti direttamente con il conduttore piuttosto che, come dovrebbe avvenire, con il proprietario dell’immobile locato.
L’amministratore, infatti, avrebbe dovuto richiedere il pagamento al proprietario/locatore che, a sua volta, avrebbe dovuto regolare con il conduttore i suoi rapporti debito/credito.
Tuttavia, per far fronte alla problematica sorta, si suggerisce di restituire al conduttore l’importo pagato (e richiesto) in misura eccedente al dovuto, dopo aver contattato e sentito il proprietario/locatore.
Rispondiamo al sig. S.P.– Quesito:
Un amministratore – che ha svolto la professione di amministratore dal 1996, con un periodo di sospensione dall’esercizio dell’attività nel triennio 18/06/2010-18/06/2013 – chiede se debba ora svolgere il corso di formazione iniziale oppure quello di aggiornamento.
Parere
Non avendo esercitato l’attività di amministratore nel triennio indicato, ai sensi dell’art. 71 bis disp. Att. Cod. civ. introdotto dalla Legge di riforma n. 220/2012, l’interessato dovrà iscriversi al corso iniziale.
Rispondiamo alla sig.ra M.G. – Quesito:
In un condominio, poco prima dell’approvazione del bilancio di fine gestione annuale, è stato venduto un alloggio. Poiché dal predetto bilancio è poi emerso un credito relativo a tale alloggio, l’amministratore vuol sapere a favore di chi (vecchio o nuovo proprietario) debba essere liquidato detto credito.
Parere
Fatte salve specifiche situazioni nei singoli casi concreti o particolari statuizioni regolamentari, agisce correttamente l’amministratore che estingue un debito del condominio nei confronti del condomino che ha venduto la propria unità immobiliare, pagando il nuovo proprietario.
Il precedente proprietario può rivolgersi esclusivamente al suo avente causa per ottenere la soddisfazione del proprio credito, non potendo, invece, pretendere alcunché dal condominio.
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