Gentili lettori, su specifica richiesta, oggi parleremo di un argomento, che, in generale, ha destato parecchi dubbi di carattere interpretativo, ovvero, l’ introduzione, con la nuova Legge cd. di Stabilità del 27/12/2013, del divieto di corrispondere i canoni di locazione, nei contratti ad uso abitativo, con denaro contante.
Con la legge 27.12.2013 (cd. Legge di Stabilità) era stato introdotto il divieto di corrispondere i canoni di locazione, relativi unicamente ai contratti ad uso abitativo, con denaro contante. Testualmente la novella: “50. All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore». Per cui dal 1.1.2014 i canoni di locazione concernenti contratti di locazione ad uso abitativo, anche relativi a contratti già in essere, era previsto che i canoni fossero corrisposti con forme di pagamento tracciabili (assegni, bonifici, vaglia). La sanzione applicabile in caso di violazione era dall’1% al 40% dell’importo trasferito (art.58 D.L. 231/07). Tuttavia, con circolare Prot. DT 10492 del 5 febbraio 2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito dei numerosi quesiti ricevuti in tema, ha precisato che detto divieto deve essere letto ed interpretato in combinato disposto con l’art. 49 del D.Lgs. 231/07, ovvero con la norma inserita della disciplina antiriciclaggio che dispone il divieto di effettuare pagamenti in denaro contante oltre il limite che attualmente è fissato in 1.000,00 euro.
Quindi, in sostanza, anche nel pagamento dei canoni di locazione concernenti contratti di locazione ad uso abitativo è possibile effettuare il pagamento degli stessi in contanti laddove gli stessi non superino i 1.000,00 euro, diversamente dovranno essere corrisposti con forme di pagamento che ne consentano la tracciabilità (assegni, bonifici, vaglia).
Dal prossimo appuntamento, tratteremo, uno per volta, i “10 Consigli per Vendere Casa” , già raccolti in apposita brochure. Il 1° CONSIGLIO riguarderà L’ ANALISI DI VENDIBILITA DI UN IMMOBILE. Scriveteci risponderemo alle vs domande.
(104)