CONDOMINIO E DINTORNI – CONFEDILIZIA RISPONDE

Pubblicato il alle

3' min di lettura

 

 

 

 

 

 

 

 

A.M.P.E. ASSOCIAZIONE MESSINESE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA

PER LA PROVINCIA DI MESSINA

 

La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite il seguente indirizzo e-mail: confediliziamessina@gmail.com. Tel./Fax: 090.770835 – 370.1318598

 

 


01

Rispondiamo al sig. S.A. – Quesito:

 

Si chiede se incorre in qualche responsabilità l’amministratore che non agisca nei confronti dei condomini morosi per il recupero dei crediti del Condominio, qualora l’assemblea abbia adottato una delibera riguardate il mancato pagamento di spese condominiali da parte di un condomino, nella quale viene stabilito che non verranno intraprese azioni giudiziarie (decreti ingiuntivi ecc) per il recupero delle somme dovute, con esonero di responsabilità da parte l’amministratore.

 

Parere

 

La legge prevede che l’amministratore abbia l’obbligo di procedere nei confronti dei condòmini morosi, pena la sua revoca da parte dell’autorità giudiziaria, salvo dispensa dell’assemblea. Ciò significa che, qualora tale dispensa sia stata validamente deliberata –come nel caso oggetto di parere – l’amministratore non incorre in alcuna responsabilità nei confronti né degli assenti né dei dissenzienti.

 

 

 

 

02

Rispondiamo al sig. A.C.– Quesito:

 

Si chiede se – in caso di appalto ad una ditta di lavori di ristrutturazione edilizia – il Condominio dovrà rilasciare alla stessa, per i pagamenti effettuati nel 2015,  la nuova certificazione unica.

 

Parere

 

Se il condominio intende usufruire della detrazione fiscale relativamente agli interventi realizzati, la ritenuta di acconto verrà operata dall’istituto di credito. Quest’ultimo, poi, dovrà provvedere al versamento della stessa, al rilascio della certificazione cartacea e alla trasmissione telematica della certificazione unica. Se il condominio, invece, non intende usufruire della detrazione fiscale, la ritenuta verrà operata dal condominio stesso e sarà quest’ultimo che dovrà provvedere al versamento della stessa, al rilascio della certificazione cartacea e alla trasmissione telematica della certificazione unica.

 

 

 

03Rispondiamo al sig. P.S. – Quesito:

 

Si domanda se – considerato l’obbligo di legge di convocare tutti i comproprietari di una unità immobiliare all’assemblea –  vi sia anche un obbligo similare riferito alle modalità di calcolo delle spese condominiali per l’anzidetta unità (nel senso, se un appartamento è di proprietà di 4 persone in ragione di 1/4 ciascuno e la rata condominiale è di € 1.000 si devono emettere 4 bollettini  rispettivamente di € 250 o un solo bollettino di € 1.000).

 

Parere

 

Una cosa è la convocazione, altra cosa il pagamento. La convocazione va inviata a ciascun comproprietario mentre la richiesta di pagamento riguarda l’unità immobiliare di talché tutti i comproprietari sono obbligati al pagamento in solido tra loro per l’intero importo del debito e non pro quota.

 

 

 

 

 

(386)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Contenuto protetto.