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CONDOMINIO E DINTORNI – CONFEDILIZIA RISPONDE

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A.M.P.E. ASSOCIAZIONE MESSINESE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA

PER LA PROVINCIA DI MESSINA

 

La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite il seguente indirizzo e-mail: confediliziamessina@gmail.com. Tel./Fax: 090.770835 – 370.1318598

 

 


01Rispondiamo alla sig.ra F.V. – Quesito:

Si chiede se un condomino che è risultato vittorioso in un causa giudiziaria contro il proprio condominio, con condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno, sia tenuto a partecipare al riparto della somma da risarcire.

Parere

La risposta è certamente negativa. In caso di controversia giudiziale il condomino attore viene a trovarsi nella posizione processuale di qualsiasi altro terzo, distinta e separata da quella del condominio.

 

 

 

 

 

 

02Rispondiamo al sig. T.B. – Quesito:

 

Si chiede come debba essere ripartita la spesa relativa alla sostituzione della cabina dell’ascensore.

 

Parere

 

Salvo una diversa previsione contenuta nel regolamento di condominio contrattuale, la spesa per la sostituzione della cabina dell’ascensore va ripartita secondo il medesimo criterio dettato per  le scale, in base al nuovo disposto dell’art. 1124 c.c. (esteso espressamente all’ascensore).

 

 

 

 

03Rispondiamo alla sig.ra M.M. – Quesito:

 

Un condomino è proprietario di due appartamenti e di un box. Si domanda come, in sede assembleare, vada conteggiato tale condomino.

 

Parere

 

Essendo in genere sempre necessaria la doppia maggioranza (numerica e millesimale) nella fattispecie di cui al quesito, dal punto di vista numerico, quel condomino conta per uno; dal punto di vista del valore, conta per la somma dei millesimi attribuiti alle tre unità immobiliari di sua proprietà. 

 

 

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