Bandi servizi sociali, per 4 sigle devono essere ritirati

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I bandi di gara per i servizi sociali pubblicati dal Dipartimento del Comune di Messina, vanno immediatamente  ritirati. A diffidare l’amministrazione comunale sono Michele Cappadonna di Agci Sicilia, Gaetano Mancini di Confcooperative Sicilia, Pasquale Amico dell’Unci Sicilia e Felice Coppolino di Unicoop Sicilia, che in una nota inviata alla Giunta hanno evidenziato alcune preoccupanti criticità evidenziate all’interno dei bandi e minacciano di rivolgersi all’Anticorruzione.

A finire nel mirino delle 4 sigle, sono i bandi che riguardano  l’assistenza e trasporto alunni con disabilità, il servizio di trasporto per persone con disabilità ai centri occupazionali-riabilitativi, l’assistenza domiciliare alle famiglie delle persone con disabilità, l’assistenza domiciliare anziani, il servizio di quattro asili nido ubicati nel Comune di Messina, l’affidamento per la gestione della Casa di riposo per anziani “Casa Serena” e il Servizio di Centri socio-educativi per minori e famiglie nel Comune di Messina.

Nella nota inviata all’amministrazione, le 4 sigle evidenziano come la “Granitica e consolidata giurisprudenza esistente in materia di determinazione dei limiti dei requisiti di ammissione nei pubblici appalti di servizi, nonché dei pareri più volte espressi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ci sembra doveroso ricordare a questa Pubblica Amministrazione le linee guida che la Stazione Appaltante è obbligata a seguire nella redazione degli atti di gara. L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il parere n. 222 del 22/12/2015, ha chiarito che è illegittimo il bando di gara che richiede, quale requisito speciale di capacità economica – finanziaria, un fatturato medio annuo per la fornitura di servizi oggetto dell’appalto relativo al triennio pregresso che superi il doppio dell’importo posto a base d’asta. Successivamente il D. Lgs. n. 50/2016 all’art.83 comma 5) ha ribadito che: “Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. Dalla lettura degli atti di gara, però, non si è potuta rilevare alcuna circostanza prevista dal Codice e che avrebbe potuto giustificare una richiesta così sproporzionata di requisiti minimi di ammissione. Inoltre, si segnala l’assoluta illogicità nel fissare il valore dei requisiti minimi di fatturato sui diversi appalti che spaziano da un minimo del doppio fino ad addirittura sei volte, senza che alcuna motivazione ne giustifichi la scelta”.

Inoltre per le sigle appare  “altrettanto dubbia la scelta della mancata suddivisione in lotti di alcune delle gare in oggetto, motivata da generiche esigenze organizzative e funzionali, occorre dire che il nuovo Codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016), all’art. 51, ha introdotto un obbligo ben preciso per le stazioni appaltanti, stabilendo che “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture”.

Infine “Non meno grave appare la modalità di determinazione del prezzo fissato per il costo orario del lavoro così come previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali di cui al verbale di accordo del 16/12/2011(accordo indicato sugli stessi bandi di gara) e che secondo la Vs. previsione corrisponderebbe per un livello C1 a 13 euro ivi compresi ben 5 scatti di anzianità. Purtroppo, sebbene più volte da noi ricalcolato, nel prezzo dei 13 euro non si riesce in alcun modo a prevedere questi 5 scatti di anzianità richiesti, i quali se fossero stati correttamente considerati, porterebbero il costo orario del lavoro oltre al prezzo fissato negli atti di gara e tenuto conto dell’importanza del numero di ore lavorate, costringerebbe l’ente gestore a non potere applicare i MCG previsti in favore dei lavoratori”.

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