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Il Comune non ” traspare”: non pubblica i redditi degli amministratori

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municipioEntro il 20 ottobre tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti pubblici vigilati, e quelli sui quali le Pubbliche Amministrazioni hanno potere di indirizzo e di controllo, e le società partecipate, devono pubblicare sul proprio sito la situazione reddituale e patrimoniale degli amministratori e dei congiunti che acconsentano alla trasparenza”.

Tutto questo è legge, Messina la contravviene.
Nessuna voce, al sito del Comune di Messina, riporta,infatti, il reddito annuo dei suoi amministratori. Figurarsi quello dei componenti il nucleo familiare, che dovrebbero dare il consenso. Siamo alle solite. Messina è città a parte e, come sempre, si distingue, chiunque sia il suo sindaco, dal più “terreno” al più “idealista”, non c’è regola che tenga. Nella città su cui convergono, in equa misura, disastri e scandali, far fare “trasparenza” è come far fare basket ad una squadra di nani. E non si venga a dire che ci sono “Lavori in corso”: il termine ultimo era del 20 ottobre ( 16 giorni fa).

Riprendiamo la legge: “

“Per tutte le Pa vanno pubblicati: l’atto di nomina, con la indicazione della durata dell’incarico; il curriculum; l’elenco dei compensi connessi alla carica, compresi i rimborsi spese e le indennità di missione; le informazioni relative ad altre cariche, con i compensi percepiti; gli altri incarichi che determinano comunque oneri a carico delle Pa. Le informazioni sugli amministratori si differenziano a secondo che la popolazione dell’ente sia inferiore o superiore a 15mila abitanti.
Obblighi differenziati
Solo agli amministratori degli enti con più di 15mila abitanti si applicano i vincoli di pubblicità dei redditi, del patrimonio e delle spese elettorali.
I vincoli, elencati nella lettera f) dell’articolo 14 del Dlgs 33/2013, sono: dichiarazione sui diritti reali relativi e beni immobili e ad a beni mobili registrati; azioni e quote di partecipazione a società; esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; copia dell’ultima dichiarazione dei redditi; dichiarazione sulle spese sostenute e le obbligazioni assunte in campagna elettorale.
I congiunti possono non consentire alla pubblicazione.
In caso di inadempienza maturano sanzioni che vanno da 500 a 10mila euro in capo agli amministratori; il soggetto che deve garantire l’applicazione di queste disposizioni va individuato da ogni ente e, fino a che ciò non sia avvenuto, il compito spetta ai responsabili anticorruzione per i procedimenti disciplinari e, nelle società, all’amministratore. Per i dirigenti matura una responsabilità di risultato in caso di mancato rispetto della previsione. Gli organismi di valutazione sono tenuti al controllo.
Gli obblighi di pubblicazione sul sito internet devono essere soddisfatti entro il 20 ottobre. Previste sanzioni da 500 a 10mila euro”.
Questo recita il testo di legge,questo non è stato fatto, e a questo segue, ovvia, la domanda: a carico di chi sarà la sanzione da pagare? Degli amministratori inadempienti o dei contribuenti?
Abbiamo chiesto notizie in merito alla mancata pubblicazione dei redditi degli amministratori ad Alessandro Di Pasquale, responsabile dello staff CED, il centro che si occupa della informatizzazione del sito di palazzo Zanca: ” Ogni dipartimento effettua gli aggiornamenti in maniera autonoma. Non è compito nostro pubblicarli“. Così ha risposto.

Patrizia Vita

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